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Ordinanza — n. 18834/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal, ruling that low income alone does not prove a lawyer's profession is occasional.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18834/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision denying social security contributions to a lawyer. While the lower court ruled that the mandatory registration for the separate management required an annual income exceeding €5,000, the Supreme Court found this reasoning flawed. The court clarified that the €5,000 threshold applies only to occasional activities, whereas habitual professional work must be assessed based on the nature of the activity itself, not merely the income level.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The threshold of €5,000 in Art. 44 applies only to occasional activities; habitual professional work requires assessment of the activity's nature, not just income level.

Parole chiave

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separate management registration lawyer professional activity income threshold requirement habitual vs occasional work social security contributions libero professionista Cassazione ordinanza esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995
costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata: - il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011)
335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.
Art. 53, d.P.R. n. 917/1986
Art. 10, 11 e 22, I. n. 576/1980
Art. 21 comma 10, I. n. 247/2012
Art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003)
3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 3240 del 2010
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 3799 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16568-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LEI,I0 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro DOLCI PATRIZIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA LEONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 237/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 10.12.2020, la Corte d'appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che nulla era dovuto da Patrizia Dolci in favore dell'INPS a titolo di contributi della gestione separata per l'anno 2010; -la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003) non ricorrente nel caso di specie; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso, Patrizia Dolci.

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi i e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 21 comma 10, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto che il raggiungimento della soglia di euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit. costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata: - il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n.269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di curo 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex cinte del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'appello di Brescia, che si è limitata ad ancorare l'assenza dell'obbligo di iscrizione al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro; - alla luce delle suesposte argomentazioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;

P. Q. N1. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 april