Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual review of lawyer fee calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Zucchelli's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing party's costs. Zucchelli argued the lower court erred in calculating legal fees for a simple case involving a bank loan dispute. The court rejected this claim, ruling that the appeal sought a re-examination of facts rather than a pure legal question, which falls outside the cassation court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 5 DM 10.3.14 n. 55: An appeal challenging the calculation of legal fees is inadmissible if it attempts to re-examine factual assessments or the discretionary evaluation of case complexity by the lower court.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28823-2020 proposto da: ZUCCHELLI LUCA, domiciliato presso l’avv. BIAGIO RICCIO dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in atti; - ricorrente- -contro- BANCO BPM s.p.a., in persona del procuratore pro-tempore, domiciliata presso l’avv. ALBERTO ZORZI dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in atti; - controricorrente- avverso la sentenza n. 162/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28823/2020 Numero sezionale 3722/2022 Numero di raccolta generale 18822/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 RILEVATO CHE Con sentenza del 21.7.20, la Corte d’appello di Trento, nell’accogliere l’impugnazione di Luca Zucchelli nei confronti della BPM s.p.a., in parziale riforma della sentenza impugnata (che aveva respinto le domande dello Zucchelli di restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca nel corso di un rapporto di mutuo regolato in conto corrente), lo ha condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate nella somma di euro 13.430 oltre 15%, compensando per la metà le spese dell’appello e condannandolo altresì a pagare la somma di euro 2.600,00 oltre 15%.
Al riguardo, il giudice di secondo grado ha rilevato che: le spese liquidate nel massimo in primo grado a favore della banca, a titolo di compenso professionale, erano eccessive, non trattandosi di causa che superava la normale difficoltà, avendo ad oggetto questioni ricorrenti nel contenzioso bancario, con soluzioni ormai consolidate nella giurisprudenza di merito e di legittimità; pertanto, tale condanna era da ridurre da euro 21.200,00 a euro 13.430,00. Zucchelli ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. La BPM. s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione del DM 10.3.14 n. 55, in quanto la Corte d’appello, pur avendo ridotto l’importo del compenso liquidato dal Tribunale a favore della BPM s.p.a., lo aveva comunque determinato in maniera eccessiva, a fronte di un’attività professionale di modesta rilevanza secondo i parametri di legge (l’istruttoria è consistita nella mera redazione di memorie) senza applicare lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità Ric. 2020 n. 28823 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a :
S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28823/2020 Numero sezionale 3722/2022 Numero di raccolta generale 18822/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 (da cui deriverebbe un compenso di circa euro 3.972, al minimo tariffario).
Il motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti. Invero, la Corte d’appello ha ridotto l’importo delle spese giudiziali liquidate in primo grado, applicando lo scaglione di valore indeterminato non rilevante, nella misura media. Il ricorrente sostiene che la causa avrebbe richiesto scarso impegno difensivo e che, pertanto, la Corte territoriale, applicando lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, erroneamente considerando anche la fase dell’istruttoria, avrebbe dovuto ridurre ancor più la liquidazione del Tribunale con tariffe al minimo, anche perché aveva erroneamente tenuto conto nella liquidazione anche della fase istruttoria.
Va osservato che la Corte territoriale ha applicato lo scaglione relativo alle cause fin a euro 260.000,00 ex art. 5 DM n.55/2014. Al riguardo, la valutazione di media difficoltà contenuta nella sentenza impugnata- secondo la quale la causa in questione non supera la normale difficoltà- frutto della legittima valutazione discrezionale del giudice di merito- non è censurabile in questa sede sulla base dell’assunto che la causa verteva su questioni di diritto note e non complicate, sicché la doglianza relativa alla mancata applicazione del minimo tariffario del predetto scaglione tende al riesame dei fatti.
Inoltre, è stata correttamente liquidata anche la fase trattazione/istruzione, considerando che, come emerge dallo stesso ricorso, vi è stata redazione di memorie. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.100,00 di cui 100,00 per Ric. 2020 n. 28823 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28823/2020 Numero sezionale 3722/2022 Numero di raccolta generale 18822/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. Il Presidente Ric. 2020 n. 28823 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A