Cassation court allows appeal against lower court's cost compensation due to lack of specific grave reasons under Art. 92 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court decision that compensated litigation costs between parties. The appellant argued that the lower court failed to cite specific grave and exceptional reasons required by Article 92 of the Code of Civil Procedure to justify such compensation. The court held that the mere declaration of the appeal's inadmissibility does not constitute sufficient grounds for cost compensation, as the appellant still incurred expenses due to the opponent's initiative. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new examination of the cost allocation issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; The compensation of litigation costs between parties in the absence of reciprocal loss requires the explicit citation of specific grave and exceptional reasons, which cannot be based on generic formulas or the mere nature of the appeal's inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27136-2020 proposto da: MADDALENA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA n. 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO P ALMIERO, rappresentato c difeso dall'avvocato RITA MENNA; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PALLADINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato el'IZLkNA PALLADINO; - controricortente - contro VENTRIGLIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRAR°, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO GIOVE; - controficorrente - avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2013, premesso di avere smarrito un carnet di assegni tratto su un conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena-Agenzia di Venafro, di avere denunciato il fatto ai carabinieri e di avere trasmesso copia della denuncia alla banca, Carmine Maddalena conveniva in giudizio il notaio Ventriglia Antonio e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti per il protesto illegittimo di un assegno bancario facente parte del predetto carnet smarrito.
Il Tribunale di Isernia accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 16 gennaio 2020, dichiarava improcedibile il gravame principale della Banca Monte dei Paschi di Siena e inefficace il gravame incidentale tardivo del Ventriglia, con compensazione delle spese. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Carmine Maddalena, resistito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dal Ventrigli con controricorsi. Ric. 2020 n. 27136 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese, con motivazione irragionevole, in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali la compensazione è consentita dalla legge.
Il motivo è fondato. Il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, essendo il giudizio stato instaurato nel maggio 2013, è quello vigente dal 4 luglio 2009 all'H dicembre 2014, a seguito della modificazione operata dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 18 giugno 2009: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione, totale o parziale, delle spese tra le parti, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche o adducendo ragioni illogiche o erronee (cfr.
Cass. n. 21400 del 2021, n. 22310 del 2017). L'affermazione della Corte territoriale, secondo cui <da soluzione d'improcedibilità del gravame, rilevata d'ufficio, giustifica la compensazione delle spese del giudizio» non è conforme al parametro normativo di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., che ammette la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», non configurabili per la mera peculiare natura della declaratoria di improcedibilità dell'appello, poiché anche in tale ipotesi la parte ha Ric. 2020 n. 27136 sez.
M1 - ud. 05-05-2022 -3- diritto di vedersi, in linea di principio, riconosciute le spese per le le attività processuali comunque sopportate a causa dell'iniziativa della controparte (cfr. Cass. n. 24634 del 2014 e, in caso di inammissibilità dell'appello, n. 12484 del 2020). Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche