Italian Court of Cassation allows labor jurisdiction regulation, remitting case to Treviso for multiple venue options.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal for regulation of jurisdiction, remitting the labor dispute to the Tribunal of Treviso. The plaintiff, SIPA S.p.A., had sued Katia Savi in Treviso based on the company's legal seat, while the defendant argued for Parma jurisdiction. The court held that in labor cases, three alternative venues exist, and the burden falls on the defendant to prove why none apply; since the company's seat was uncontested, Treviso remained competent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413, co. 2 c.p.c.; In labor disputes involving multiple concurrent jurisdictional criteria, the burden rests on the defendant to specifically contest each criterion and prove the alternative venue, failing which the plaintiff's chosen forum remains competent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1184-2021 proposto da: SIPA - SOCIETÀ' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA NIANZI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIEGO SIGNOR; - ricorrente - contro SAVI KATIA; - intimata- avverso la sentenza n. 437/2020 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERLA PICCONE. Premesso che - con sentenza del 27 novembre 2020, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Parma in relazione alla domanda proposta da SIPA S.p.A. nei confronti di Katia Savi, volta ad ottenere l'accertamento della insussistenza di condotte mobbizzanti da parte della ricorrente nei confronti della resistente nonché l'inconfigurabilità di qualsivoglia diritto di quest'ultima al risarcimento di danni in relazione alle condotte medesime; - in particolare, il Giudice, ritenendo l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla difesa della Savi idonea a definire il giudizio ex art. 413 cod. proc. civ., ha dichiarato la propria incompetenza; - in relazione a tale pronunzia propone regolamento di competenza, assistito da memoria, la SIPA S.p.A..; - Katia Savi è rimasta intimata; - il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro;
Il Collegio Osserva il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronunzia ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. rispetta il combinato disposto degli artt. 413, 428, 28 e 38 cod. proc. civ.; nel merito, lo stesso deve ritenersi fondato alla luce del disposto di cui all'art.413 co.2 c.p.c.;nel rito del lavoro, infatti, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e, cioè, quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; come già questa Corte ha evidenziato (cfr., sul punto, Cass. n. 21762 del 2020) della legittimità costituzionale della disciplina non può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v.
Corte cost. n.362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530 del 2012); nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Treviso, ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società; quest'ultima ha allegato visura camerale attestante la sede legale, così dando conto della scelta di adire il Tribunale trevigiano; questa Corte ha chiarito, anche di recente, che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr., Cass.n.17311 del 2018);l'onere probatorio così previsto non risulta nella specie essere stato soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l'alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell'un foro rispetto all'altro; la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11405 del 2007, Cass.n. 7182 del 2014); non risultando nessuna di queste condizioni ed invece risultando provato e non contestato il luogo della sede della società, deve ritenersi sussistere la competenza del tribunale di Treviso; il ricorso deve quindi essere accolto e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente (Tribunale di Treviso); spese al definitivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Treviso assegnando termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5 aprile