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Ordinanza — n. 18797/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs despite non-acceptance by respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18797/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal without the respondent's acceptance. Although the respondent did not formally accept the withdrawal, the Court ruled that the procedural requirement for notification to the opposing party was satisfied. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the opposing party's acceptance, provided it is notified to them, and the losing party bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation notification requirement judicial discretion on costs licenziamento collettivo integrazione nell'assicurazione disoccupazione annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n.
articolo 380 bis cod.proc.civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971
05-04-2022 -4- Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n.
Cass 28 maggio 2020 n. 10140
3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140);
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824
(da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825);
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3825
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13712-2021 proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ARMENTANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, CARLO BOURSIER NIUTTA; - ricorrente - contro LORU ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 92/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratrice, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a Annalisa Loru il 28.6.2016 all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società Meridiana Fly s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

2. la Corte di appello ha, inoltre, aggiunto che nella platea dei lavoratori da licenziare dovevano essere compresi anche i lavoratori che non risultavano in trattamento di integrazione salariale al momento dell'avvio della procedura di licenziamento, posto che nessuna norma impediva la coincidenza soggettiva tra lavoratori messi in cassa integrazione e lavoratori licenziati; ammessa la prova richiesta dalla società ai fini della detrazione dell' aliunde perceptum e dell' aliunde percipiendum (richiesta di esibizione di documentazione ex artt. 210 e 213 c.p.c.), ne ha — in fatto — escluso la ricorrenza dei requisiti (non risultando ulteriori redditi percepiti nel primo anno successivo al provvedimento di licenziamento ossia nel periodo indennizzato dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970);

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione (già Meridiana Fly) sulla base di tre motivi; il lavoratrice è rimasto intimato; Ric. 2021 n. 13712 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge n. 291 del 2004 (come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato che i licenziamenti collettivi del 2016 trovavano origine e causa nella crisi aziendale del 2011 e negli accordi sindacali del 2011-2012, accordi che in ottemperanza alla disposizione citata, consentono, nelle società operanti nell'ambito del trasporto aereo, di pervenire alla collocazione in mobilità dei dipendenti in esubero solamente dopo l'utilizzo di un lungo periodo di cassa integrazione.

La società doveva, dunque, fare riferimento solo all'azienda com'era all'epoca dell'accordo sindacale (2011-2012), senza poter coinvolgere altri soggetti appartenenti ad aziende sane, successivamente acquisite nel Gruppo e per di più in attuazione del programma di salvataggio dell'azienda in crisi concordato con gli stessi sindacati;

2. con il secondo motivo di denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 223 del 1991, 2359, 2497, 2094 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la platea dei lavoratori da licenziare va individuata nell'ambito del "complesso aziendale", nozione che ricomprende tutte le strutture dell'azienda ma non la pluralità di aziende che costituiscono un Gruppo; inoltre, non poteva prescindersi per la configurabilità di un unico centro di imputazione (oltre che dai parametri rappresentati dalla unicità della struttura organizzativa e produttiva, dalla stretta connessione funzionale tra imprese, dal coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario) dall'ulteriore parametro rappresentato dall'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari di distinte imprese, parametro che non era stato provato (e nemmeno allegato) dalla lavoratrice, essendo esclusivamente emerso che, in esecuzione di precisi accordi (un contratto di sei-vice) intercorsi tra le due società, la gestione del personale dipendente era stata esternalità data e affidata ad un'unica azienda all'interno del Gruppo; in ogni caso, anche a voler Ric. 2021 n. 13712 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -3- considerare le esigenze tecniche, organizzative e produttive in questione nell'ambito dell'intero gruppo Meridiana Fly/Air Italy, la scelta dei dipendenti da licenziare non poteva che avvenire all'interno del solo personale navigante di Meridiana Fly in quanto le due società avevano mantenuto strutture autonome, dotate di propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella facente capo a Meridiana Fly;

3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del Regolamento Europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento Europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125: il giudice di appello ha trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l'altro, dai suddetti Regolamenti, è impossibile, sia di fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo sia svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività; neppure può essere valorizzato nel senso dell'unitarietà della struttura la utilizzazione dell'aeromobile mediante contratti di wet lease circostanza che non implicava alcuna confusione tra le separate strutture organizzative facenti capo alle società;

4. risulta dagli atti che in data 25 marzo 2022 la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giucli7io;

5. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Ric. 2021 n. 13712 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140);

6. il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall'altro, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie finali depositate in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825);

7. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta;

8. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte