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Ordinanza — n. 18786/2022 — snciv Generato dall'IA

Court holds mandatory social security registration depends on habitual professional activity, not just income exceeding 5,000 euros.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18786/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision which had declared no social security contributions due because the lawyer's income was below the 5,000 euro threshold. The appellant argued that the 5,000 euro limit was a strict prerequisite for mandatory registration under Italian law. The Court ruled that this threshold only applies to occasional activities, whereas the obligation to register for habitual professional work is determined by the nature of the activity itself, not merely the income level.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The obligation to register with the separate management for self-employed professionals depends on the habitual nature of the activity, not solely on income exceeding the 5,000 euro threshold.

Parole chiave

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mandatory social security registration habitual professional activity income threshold 5000 euros separate management management self-employed professionals Italy Cassation quashing decision contributory obligations esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995
costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata: - il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011)
335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.
Art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003)
3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 53, d.P.R. n. 917/1986
Art. 10, 11 e 22, I. n. 576/1980
Art. 21 comma 10, I. n. 247/2012

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 3240 del 2010
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 3799 del 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15061-2021 proposto da: k_/ INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA C EN" RA LE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SG ROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro CUOMO GABRIELLA ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FASANO PIETRO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 25/11/2020, la Corte d'appello di Salerno confermando con motivazione diversa la decisione di primo grado, ha dichiarato che nulla era dovuto da Gabriella Anna Cuomo in favore dell'INPS a titolo di contributi della gestione separata per l'anno 2009; -la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003) non ricorrente nel caso di specie; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso, Gabriella Anna Cuomo.

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, comrni 1 e 2, dl. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 21 comma 10, I. n. 247/2012, e 44, dl. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto che il raggiungimento della soglia di curo 5.000,00, di cui alla norma ult. cit. costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata: - il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n.269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è gúì integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto clel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [..•] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad curo 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di curo 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare _3 adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratoti autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- pro fessionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'appello di Salerno, che si è limitata ad ancorare l'assenza dell'obbligo di iscrizione al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro; - alla luce delle suesposte argomentazioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relat