Cassation court dismisses tax appeal due to administrative self-cancellation of the disputed tax assessment. The court declares the matter extinguished and compensates costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished and cancelled the Regional Tax Court's decision without remittal. The taxpayer had challenged a tax assessment regarding a property sale, but the tax agency subsequently annulled the act through self-help. The court ruled that this administrative resolution of the controversy took precedence over the cassation appeal, rendering the lower court's judgment obsolete.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 546/1992, art. 46; In tax proceedings, the extinction of the case due to the annulment of the fiscal act by self-help prevails over inadmissibility grounds, requiring a ruling that extinguishes the matter and compensates costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32294/2018 proposto da: MARIA NOVELLA STORCHI (C.F.: STRMNV47D7OH501N), nata a Roma il 30 aprile 1947 ed ivi residente, alla Via dell'Annunziatella n. 23, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Claudio Luciano (C.F.: LCSCLD54S26H501P) e Maria Sonia Vulcano (C.F.: VLCMSN68A66H501Y) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Crescenzio n. 91, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 5298/16/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 27/07/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Storchi Maria Novella impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento di ripresa a tassazione Irpef relativo all'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 67, comma 1, dPR nr. 917/1986 per una quota di plusvalenza ritratta dalla vendita di un villino.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello, ritenendo che l'atto di compravendita avesse interessato non solo un villino, ma anche una porzione di terreno edificabile.
5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g bis), del dPR 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nel ritenere tassabile la cessione di un terreno già oggetto di edificazione.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 3, comma 3, I. 212/2000, non essendo stato applicato il regime sanzionatorio più favorevole in relazione alle violazioni ascritte alla contribuente.
3. Con istanza del 29/11/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'Ufficio, in conformità con la richiesta del contribuente, provveduto in autotutela ad annullare l'atto impositivo.Va rilevato che questa Corte ha reiteratamente affermato che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr.
Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008). La sentenza impugnata va, dunque, cassata (senza rinvio), a causa della intervenuta cessazione della materia del contendere. Stante l'esito del processo, le spese correlative possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese processuali. Co