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Ordinanza Interlocutoria — n. 18774/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension contribution case to another section due to non-nomofilactic legal question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18774/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a lower court ruling ordering the return of solidarity contributions. The pension fund argued for a ten-year prescription period, while the pensioner contended the five-year limit applied. The court determined the legal issue lacked the necessary uniformity of interpretation to warrant a binding precedent, thus rejecting the request for a ruling.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal question presented in a cassation appeal does not possess the character of nomofilaxis, the court must reject the request for a ruling and remit the case to a different section.

Parole chiave

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nomofilaxis requirement prescription period dispute solidarity contributions cassation remittal uniform interpretation contributi previdenziali sussidio di assistenza accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22-03-2022 -2- 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt.
Artt. 3 e 38 Cost.
Artt. 2946 e 2948 c.c.
22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25561-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro RICCIARDI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO RAGOZINI; - controrícorrente - 2.) avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2293 del 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Franco Ricciardi, titolare di pensione di vecchiaia, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di fondamento; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, Franco Ricciardi;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del Ric. 2020 n. 25561 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2022. Il PrIsikleiaie Margherita Maria Leo' e iTA"f øuL 'tat