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Ordinanza Interlocutoria — n. 18773/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits pension contribution case to another section due to lack of nomofilactic character.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18773/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal regarding a pension contribution dispute, ordering the case's remittal to a different section. The appellant, a national pension fund, argued violations of social security laws and prescription periods, while the respondent contested the restitution order. The court determined the legal issue lacked the necessary nomofilactic character to be decided by the Sixth Section, thus transferring jurisdiction to the Fourth Section.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal question raised in cassation does not possess a nomofilactic character, the court lacks the competence to decide and must remit the case to a different section.

Parole chiave

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nomofilactic character cassation competence pension contributions prescription period remittal of case social security law jurisdictional transfer credito di contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt.
Artt. 3 e 38 Cost.
Artt. 2946 e 2948 c.c.
22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.
Art. 375 c.p.c.
22-03-2022 -2- non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.n.
Cass. n. 53/2015
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Ordinanza — n. 4263/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, ruling solidarity contributions are illegal prelevings not within administrative powers.
Ordinanza — n. 24651/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding solidarity contribution deductions, ruling pension rights accrued after the law's introduction. The court rejects the claim that deductions were illegal because the pensioner's right to the pension matured after the solidarity contribution system was introduced. The court held that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful. The court dismissed the appeal, ruling that the pensioner's right to the pension matured after the introduction of the solidarity contribution system, rendering the deductions lawful.
Ordinanza — n. 4029/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal to recover solidarity contributions from retired commercialist doctors.
Ordinanza — n. 4362/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Ordinanza — n. 32674/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses pension fund appeal for solidarity contribution legality and ten-year prescription.

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Testo completo

seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19916-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25- B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - Contro TARTARO FRANCESCO rappresentato e difeso dell'avvocato FRANCESCOPAOLO RAGOZINI ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO. - controricorrente - avverso la sentenza n. 873/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CALAFIORE DANIELA.

RILEVATO CHE: Ric. 2020 n. 19916 sez. ML - ud. 22-03-2022 La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 873 del 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Francesco Tartaro, titolare di pensione di vecchiaia, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di fondamento; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, Francesco Tartaro;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, Ric. 2020 n. 19916 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22