Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18770/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps appeal, ruling prescription period extended by government decree deferral for 2009 contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18770/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Palermo Court of Appeal's decision declaring the Inps contribution claim prescribed. The appellant argued the five-year limitation period had expired, while the lower court had considered the payment deadline as the starting point. The Court ruled that the government decree deferring payment deadlines extended the prescription period, meaning the claim remained valid at the time of notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; d.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for separate management contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory deferral of those deadlines extends the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions prescription period government decree deferral separate management limitation period extension durata del diritto alla prestazione d'assicurazione retroattività della rendita d'invalidità credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995
2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art.
Art. 18 del d.lgs. 241/1997
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art.
Art. 17 del d.P.R. 435/2001
241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
art. 380-bis cod. proc. civ
Maria Valeria Tavormina è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10273 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14941-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro TAVORMINA MARIA VALERIA; - intimata - avverso la sentenza n. 940/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 14941 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.14941/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto in capo a Maria Valeria Tavormina, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata per i redditi da attività libero - professionale prodotti nell'anno 2009, atteso che la raccomandata con cui l'Inps ne aveva richiesto il pagamento (primo atto interruttivo) era stata notificata alla professionista il 30 giugno 2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso avendo considerato quale dies a quo per l'adempimento la data del 16 giugno 2010, termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2009; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Maria Valeria Tavormina è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."(Così Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, l'adempimento dell'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale de