Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extended by government decree deferral for 2009 contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision declaring the contribution obligation prescribed. The lower court had found the five-year prescription period expired because the payment deadline for 2009 contributions had passed by June 2015. The Supreme Court reversed this, holding that the prescription period only begins after the government decree extended the payment deadline, meaning the obligation was still valid at the time of notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; d.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for separate management contributions begins only after the expiration of the payment terms, including any statutory deferrals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14643-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIE1 fA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente- contro DE BLASI LIDIA; - intimata - avverso la sentenza n. 303/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 14643 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.14643/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha dichiarato prescritto in capo a Lidia De Blasi, avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata per i redditi da attività libero - professionale prodotti nell'anno 2009, atteso che la raccomandata con cui l'Inps ne aveva richiesto il pagamento (primo atto interruttivo) era stata notificata alla professionista il 30.06.2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso avendo considerato quale dies a quo per l'adempimento la data del 16 giugno 2010, termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2009; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
Lidia De Blasi ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Così Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, l'adempimento dell'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza cam