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Sentenza — n. 18766/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extends due to payment term deferral by decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18766/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision declaring the INPS contribution claim prescribed. The appellant argued the five-year limitation period expired in 2010, but the court found the decree of June 10, 2010, deferred payment deadlines, making the notification date in 2015 the true starting point. Consequently, the claim remained valid as the five-year period had not yet elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010: In social security matters, the prescription period for contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory deferral of those deadlines extends the limitation period.

Parole chiave

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social security prescription payment term deferral INPS contribution obligation limitation period extension professional activity income credito di contributi termine di pagamento calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
18 del d.lgs. 241/1997, dell'art.
Art. 18, D.Lgs. 241/1997
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs.
Art. 17, D.P.R. 435/2001
241/1997, dell'art. 17 del d.P.R.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
art. 380-bis cod. proc. civ
Alessandra Alioto ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12698-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA COREITI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro ALIOTO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PUNZO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 882/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. --) Ric. 2021 n. 12698 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.12698/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto in capo ad Alessandra Alioto, avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti nell'anno 2009, comunicata dall'ente con avviso di addebito (primo atto interruttivo) il 30.06.2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso avendo considerato quale dies a quo per l'adempimento, la data per il versamento del saldo d'imposta (16 giugno 2010); la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi;

Alessandra Alioto ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M. richiamato in epigrafe; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia, in via subordinata, "Violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31 L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1 del D.Igs. n.462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Igs. n. 241/1997"; sostiene che l'omessa compilazione del quadro RR da parte di Alessandra Alioto configuri la fattispecie di omissione dolosa tale da produrre l'interruzione del decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n.8 cod. civ.; il primo motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."(Così Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno 2010 al 7 luglio 2010, alla comunicazione dell'avviso di addebito alla professionista, avvenuta in data 30.06.2015, il diritto dell'Inps all'adempimento dell'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; il secondo motivo rimane assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo; in definitiva, il primo motivo va accolto, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanz