Italian Supreme Court dismisses INPS appeal regarding social security contributions for professional income under €5,000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied social security contributions to a lawyer whose 2009 income was below the €5,000 threshold. The INPS argued that the lack of income proved the activity was occasional rather than habitual, but the court rejected this reasoning. The court held that habitual activity must be assessed based on objective evidence like professional registration, not merely by the amount of income generated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, L. 335/1995; Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003: The obligation to join the separate management for professional income exceeding €5,000 exists if the activity is habitual, which must be proven by objective indicators rather than solely by income amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3301-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro ATRIPALDI CARLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ATRIPALDI; controricorrente- avverso la sentenza n. 2140/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. <,7 Ric. 2021 n. 03301 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G. 3301/2021 RILEVATO CHE: l'Inps ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti da Carlo Atripaldi, avvocato iscritto ad Inarcassa ove ha versato il contributo integrativo, i contributi alla gestione separata INPS per i redditi (euro 2.241) conseguiti nell'anno 2009, in assenza di prova dell'abitualità dell'attività professionale ed essendo i redditi dichiarati inferiori alla soglia legale prevista in euro 5.000,00; l'INPS ha affidato le sue ragioni ad un motivo di ricorso;
Carlo Atripaldi ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce i -- "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, AlAie commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. n. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.L. n. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. n. 326/2003"; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo non ha fondamento; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; nel caso controverso la statuizione di esenzione dall'obbligo contributivo non è conseguita, come postula l'istituto ricorrente, unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma è derivata sostanzialmente dall'accertamento della circostanza per cui l'Inps non ha apportato in giudizio argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.