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Ordinanza — n. 18748/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ruling judges must actively seek missing free legal aid decrees rather than reject claims based on their absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18748/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the lawyer's appeal against an appellate order denying his defense fees. The lower court rejected the claim because the lawyer failed to produce his free legal aid decree, despite the existence of the decree being undisputed. The Court ruled that judges have a duty to actively request such documents rather than mechanically applying formal proof rules.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15; In proceedings for defense fee liquidation under state-funded legal aid, the judge possesses a duty to request necessary documents and information, interpreting 'may' as a mandatory obligation to decide on the merits rather than a discretionary power limited by formal proof burdens.

Parole chiave

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free legal aid decree defense fee liquidation judge duty to investigate state-funded legal aid appellate court order professional compensation procedural duty prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15
Si sostiene che il giudice non poteva rigettare l'opposizione a causa della mancanza del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, ma aveva il potere-dovere di sollecitarne la produzione o acquisirlo direttamente nell'esercizio dei poteri ufficiosi attribuitigli dall'art. 15 del citato d.
DPR 115/2002, art. 170 comma 3
art. 2697 c.c.
art 86 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23133/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9868-2021 proposto da: ANTONIO GIOVANNI FUSARO, rappresentato e difeso in proprio ex art 86 c.p.c.; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato; -intimato - avverso il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro del 10.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'I 1 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avv. Antonio Giovanni Fusaro, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, svoltosi in grado d'appello dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto opposizione contro il provvedimento della stessa Corte d'appello, che gli aveva negato la liquidazione del compensi sulla base del rilievo che «non risulta documentata l'attività difensiva per la quale viene richiesta la liquidazione del compenso, mancando in atti l'atto di appello e il verbale di udienza di discussione onde nessuna liquidazione compete al difensore, non essendo a tal fine idonea la dichiarazione ed autocertificazione dell'attività svolta contenuta nell'istanza».

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Presidente della Corte, che rigettava l'opposizione, perché «il ricorrente non ha prodotto il decreto di ammissione al beneficio del gratuito Patrocinio». Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 150 del 2011, artt. 15, comma 5, e 170 comma 3 DPR 115/2002, e 2697 c.c. Si sostiene che il giudice non poteva rigettare l'opposizione a causa della mancanza del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, ma aveva il potere-dovere di sollecitarne la produzione o acquisirlo direttamente nell'esercizio dei poteri ufficiosi attribuitigli dall'art. 15 del citato d. lgs. n 150 del 2011.

La violazione risulta tanto più grave, perché nella specie l'esistenza del decreto era pacifica. Il primo giudice aveva negato i compensi per altre ragioni, che non mettevano in discussione l'esistenza del decreto di ammissione. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai fini della eventuale discussione nell'udienza che fosse eventualmente fissata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il motivo è fondato. Viene in considerazione il seguente principio di diritto.

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021).

Consegue da quanto sopra che la Corte d'appello, allorché ha rilevato che non risultava prodotto il decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto chiedere informazioni o comunque sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio. Si impone pertanto la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata; rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'11 marzo 2022. ott. Luigi G vanni Lo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 O