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Ordinanza — n. 18694/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper invocation of procedural violation grounds under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maurizio Lavagnetto inadmissible and ordered him to pay the opposing party's costs. Lavagnetto argued that the lower court violated procedural rules by failing to properly examine evidence regarding the security agency's liability, claiming the club owner's statement was merely a presumption. The court rejected this, ruling that the appellant's complaints did not constitute a factual omission but rather a request for a new evaluation of existing evidence, which is not permissible at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: A cassation appeal alleging a violation of procedural norms is inadmissible if the grounds merely solicit a new assessment of the evidentiary material already considered by the trial court without pointing to a specific historical fact omitted from the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural violation grounds evidence evaluation standard Italian Civil Procedure Code omission of evidence documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 348-bis cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Maurizio Lavagnetto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale con unico mezzo, cui resiste il Canaliaj depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 348-bis cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
Maurizio Lavagnetto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale con unico mezzo, cui resiste il Canaliaj depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881
Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. Un., n. 16598 del 2016
Cass. Sez. U., n. 20867 del 30/09/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27323/2021 R.G. proposto da Lavagnetto Maurizio, titolare della ditta Recall Agency, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Paglia; – ricorrente – contro Canaliaj Elton, rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria d'Amone; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 410/2020, depositata il 3 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: il Tribunale di Parma, in accoglimento della domanda proposta da F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 27323/2021 Numero sezionale 5495/2022 Numero di raccolta generale 18694/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 Elton Canaliaj, ha condannato Maurizio Lavagnetto al risarcimento dei danni subiti dal primo in conseguenza delle lesioni cagionategli dal personale dipendente della ditta del convenuto (Recall Agency), incaricata della sicurezza della Discoteca Bertinelli in Medesano, per le percosse inflittegli la notte del 9 dicembre 2012, a seguito di una discussione con uno dei buttafuori; la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata in data 29 marzo 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ..

Maurizio Lavagnetto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale con unico mezzo, cui resiste il Canaliaj depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; afferma che «la circostanza che il titolare della discoteca abbia riferito di avere affidato il servizio di sorveglianza alla Agenzia Recall non può essere considerata di per sé sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra quest'ultima, nella veste di preponente/datrice di lavoro, e i soggetti qualificati come "addetti alla sicurezza", potendo, tutt'al più, rappresentare una semplice presunzione, improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico»; argomenta al riguardo che i testi, «per diversi motivi, non hanno potuto fornire che scarne, imprecise e vaghe asserzioni tutt'altro che sufficienti ad attribuire l'aggressione subita dal Canaliaj al personale della Recall Agency e a legittimare la condanna dell' agenzia stessa al F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 27323/2021 Numero sezionale 5495/2022 Numero di raccolta generale 18694/2022 risarcimento del danno»; Data pubblicazione 09/06/2022 il motivo è inammissibile; anzitutto per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., degli atti richiamati (verbali delle deposizioni testimoniali); di essi invero il ricorrente omette di debitamente riprodurre il contenuto nel ricorso ─ per la parte che interessa in questa sede ─ ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v.

Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Id. 23/09/2019, n. 23553); in secondo luogo, perché quelle proposte — al di là della contraddittoria ma di per sé ininfluente evocazione in rubrica di errores in procedendo ricondotte però alla previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) — sono censure in facto, non in iure, le quali sono, comunque, estranee al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; questo, come noto, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 27323/2021 Numero sezionale 5495/2022 Numero di raccolta generale 18694/2022 motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto Data pubblicazione 09/06/2022 l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.

Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); nella specie le censure, lungi dall’indicare un fatto storico, avente le dette caratteristiche, obliterato dal Tribunale, si risolvono nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita in questa sede; è poi appena il caso di soggiungere che la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non è dedotta nel modo in cui queste Sezioni Unite l'hanno detto deducibile: si rinvia alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, e da ultimo ribaditi da Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020, atteso che l'illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 27323/2021 Numero sezionale 5495/2022 Numero di raccolta generale 18694/2022 controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da Data pubblicazione 09/06/2022 dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente (Adelaide Amendola) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D