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Ordinanza — n. 18688/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for water supply contract dispute under equity rules despite low value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18688/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the appeal regarding a water supply contract dispute. The Tribunal had incorrectly applied equity rules because the underlying contract was concluded via standard forms, an exception to the low-value equity jurisdiction. Consequently, the full appeal was permitted, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 113, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.: Appeals in low-value cases are generally restricted to constitutional or community law violations, but exceptions apply to contracts concluded via standard forms where full appellate review is permitted.

Parole chiave

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equity jurisdiction standard forms water supply contract appellate review Cassation procedure recupero dei costi restituzione e risarcimento canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 113, comma 2, cod. proc. civ.
civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che nell’atto d’appello non fossero stati specificamente individuati i principi regolatori della materia in tesi violati; il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; a norma dell'art. 113, comma secondo, cod.
Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.
e, come tale, a norma dell’art. 339, comma terzo, cod.
Art. 10 cod. proc. civ.
e dell’art. 10 cod. proc. civ., in F i r m a t o D a :
Art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 relazione all'art. 360, comma primo, nn.
Art. 1342 del codice civile
N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.
art. 10 cod. proc. civ
e dell’art. 10 cod. proc. civ., in F i r m a t o D a :
art. 1342 cod. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8946 del 2016
Cass. 31/05/2018, n. 13796
8946 del 2016, in quel caso trattandosi di domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza, nella specie invece postulandosi l’esistenza del contratto (v., per un caso analogo, la successiva Cass. 31/05/2018, n. 13796; v.
Cass. 30/11/2021, n. 37471
anche, da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37471); la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29286/2021 R.G. proposto da G.O.R.I. S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Buonajuto; – ricorrente – contro Barrella Carmine Gerardo; – intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 888/2021, depositata il 23 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Data pubblicazione 09/06/2022 Rilevato che: con sentenza n. 1530/2019 del 20 maggio 2015 il Giudice di pace di Nocera Inferiore, in accoglimento della domanda proposta da Carmine Barrella contro la società G.O.R.I. S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, condannò quest’ultima a restituire all’attore (titolare di contratto di fornitura idrica) la somma di € 95,70 corrisposta a titolo di quota per il servizio di fognatura e per quello di depurazione giusta fattura n. 0036400 del 31 dicembre 2007, in quanto di fatto non prestato per la mancanza dei necessari impianti; l’appello interposto dalla soccombente è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che, trattandosi di causa di valore inferiore € 1.100, la stessa doveva considerarsi decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. e, come tale, a norma dell’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., ne era consentito l’appello esclusivamente «per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia»: ipotesi quest’ultima non configurabile nella specie non essendo ad essa riconducibili i motivi d gravame; avverso tale decisione G.O.R.I.

S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’intimato non svolge difese nella presente sede; il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d'inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma secondo, cod. proc. civ., dell’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. e dell’art. 10 cod. proc. civ., in F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 relazione all'art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l'appello a norma dell'art. 339, comma secondo, cod. proc. civ.; sostiene, in sintesi, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal giudice a quo, la controversia riguardava contratto concluso mediante moduli o formulari, trattandosi di fornitura di un pubblico servizio da parte di concessionaria del servizio idrico, e che pertanto doveva ritenersi decisa, indipendentemente dall’esiguo valore, secondo diritto e come tale suscettibile di appello; con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma secondo, cod. proc. civ., dell’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che nell’atto d’appello non fossero stati specificamente individuati i principi regolatori della materia in tesi violati; il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. (come sostituito dal d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e applicabile ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede € 1.100, «salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile»; nel caso di specie trattasi di sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Nocera Inferiore in data 27 marzo 2019 in un giudizio instaurato nel 2018, avente ad oggetto — com’è pacifico in atti e come emerge del resto dalla stessa sentenza — la domanda di ripetizione di somma richiesta a titolo di corrispettivo per i servizi di fognatura e di depurazione nell’ambito di contratto di fornitura idrica, F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29286/2021 Numero sezionale 5497/2022 Numero di raccolta generale 18688/2022 concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. e, cioè, Data pubblicazione 09/06/2022 mediante moduli o formulari; in tale contesto la sentenza del Giudice di pace deve ritenersi pronunciata secondo diritto ed era pertanto appellabile; non è pertinente il richiamo, nella sentenza del Tribunale, al precedente di Cass. n. 8946 del 2016, in quel caso trattandosi di domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza, nella specie invece postulandosi l’esistenza del contratto (v., per un caso analogo, la successiva Cass. 31/05/2018, n. 13796; v. anche, da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37471); la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2022. Il Presidente (Adelaide Amendola) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R