Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court decisions on procedural issues were absorbed by a ruling on jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court had ruled on substantive issues. The appellant argued the first-instance court addressed procedural defects regarding rent arrears, but the appellate court held these matters were logically absorbed by the jurisdictional ruling. The court ruled that since the lower court explicitly spoliaed its decision-making power regarding the merits upon finding incompetence, subsequent procedural assessments lacked independent effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.; When a court of first instance rules on jurisdiction and spoliates its decision-making power, subsequent procedural rulings are absorbed and the appeal is inadmissible for failure to address the decisive ratio decidendi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11332-2021 proposto da: SIGNOROTTO GILDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY N 23, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NAPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANTONIE 1 A CESTRA; - ricorrente - contro DEL ZO1 10 FALASCINA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FASCEITI N 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO NEVI; - con troricorrente - nonché contro DEL ZOTTO FALASCINA MAURO; - intimati - avverso la sentenza n. 5326/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 11332 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Gilda Signorotto ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 5326 del 2020 della Corte di appello di Roma esponendo che: - Mauro Falascina del Zotto si era opposta a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla deducente per il pagamento di canoni di affitto di fondi rustici, eccependo l'improcedibilità per mancato procedimento di contestazione della morosità e per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché, nel merito, l'insussistenza della pretesa anche per compensazione con altri crediti; - il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione d'incompetenza per sussistere quella della sezione specializzata agraria, ma affrontando, altresì, e ritenendo fondate, pure le eccezioni relative, in particolare, all'assunta improcedibilità; - la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo esperibile solo il mezzo d'impugnazione del regolamento necessario di competenza, osservando che le altre questioni in rito, pur esaminate dal giudice di prime cure, erano rimaste assorbite e, comunque, erano state oggetto di valutazioni irrilevanti perché logicamente successive allo spoglio della "potestas iudicandi"; resiste con controricorso Mauro Falascina del Zottoche ha depositato, altresì, memoria;
Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.43 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare idoneamente che il Tribunale aveva statuito anche sulle altre questioni in rito di cui in parte narrativa, sicché la pronuncia non era stata resa solo sulla competenza ed era quindi appellabile;RG n 11332 del 2021 Cons. rel. Paolo Porrec con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 r.d. n. 12 del 1941, e 50 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di esaminare la fondatezza o meno dell'eccepita incompetenza, così come le altre e già ricordate questioni in rito, essendo comunque mancata l'assegnazione del termine previsto per la riassunzione davanti al giudice asseritamente competente; con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di esaminare la dedotta e ricostruita infondatezza anche delle altre e già richiamate questioni in rito pretesamente ostative all'esame del merito della domanda fondata sul persistente inadempimento contrattuale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile per le seguenti assorbenti ragioni; nei tre motivi svolti non viene colta e specificatamente censurata la precipua ragione decisoria della Corte di appello a mente della quale il Tribunale, piuttosto che assorbire le questioni "di merito" sulla pretesa creditoria facendo propria la decisiva dichiarazione d'incompetenza, si era invece spogliato, oggettivamente e in via dirimente, della potestà decisoria, proprio per aver escluso quella competenza a statuire, rendendo quindi solo impropriamente gli ulteriori scrutini e vagli pur effettuati in rito, al contempo indicati, infatti, come afferenti alla materia per cui era stata pronunciata la declinatoria, essendo senz'altro da considerare, pertanto, gli stessi, "inutiliter" dati (pag. 2 della sentenza gravata); il gravame, in altri termini, oltre a non riprodurre idoneamente il testo utile della sentenza di prime cure in violazione dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (cfr.
Cass., 27/12/2019, n. 34469 e Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754), non affronta questo tema e il portato di quella giurisprudenza nomofilattica correlativamente evocata dalla Corte territoriale, cui si può RG n 11332 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca aggiungere l'arresto di Cass., 17/01/2019, n. 1093, reso in caso di declaratoria d'incompetenza e ulteriori statuizioni di merito; in tutte le censure, e in specie nella prima, si ribadisce che la pronuncia era stata resa, in tesi erroneamente, anche su altre e distinte questioni in rito, così, però, non affrontandosi la decisiva "ratio decidendi" della Corte territoriale ad avviso della quale, come anticipato e com'è opportuno ribadire, le pronunce ulteriori erano prive non di autonomia rispetto alla statuizione sulla competenza bensì di portata decisoria effettiva, ossia "tamquam non esset" a séguito dello spoglio della "potestas iudicandi" avvenuto, logicamente e giuridicamente, una volta ritenuta l'incompetenza;
è del resto pacifico tra le stesse parti, ed è riferito in ricorso nella cornice di ammissibilità dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., che il Tribunale ritenne la detta incompetenza, al di là del tenore meramente formale del dispositivo, non valutabile atomisticamente rispetto al complessivo provvedimento (cfr. Cass., 17/11/2021, n. 34999, pag. 6, fermo restando che, in generale, quanto al giudizio a cognizione ordinaria, il termine di riassunzione ex art. 50, cod. proc. civ., opera "ex lege", anche qualora non indicato); spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Co - C4 SO il./ o apn e 2022. Il Presidente (Dottfrancesco Maria Cir. DEPOSITAT