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Ordinanza — n. 18670/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to missed six-month deadline caused by clerical error in publication date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18670/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month statutory deadline for filing had expired by the time the application was submitted. The appellant argued that a clerical error in the appellate court's published decision regarding the publication date should have extended the filing window. The court ruled that such a mere typographical error did not justify suspending the ordinary limitation period under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A clerical error in the publication date of a judgment does not suspend the ordinary appeal deadline if it does not create doubt regarding the judgment's actual legal effect.

Parole chiave

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statute of limitations clerical error appeal deadline civil procedure code inadmissible appeal publication date limitation period petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Pertanto, applicandosi il termine di sei mesi (trattandosi di giudizio instaurato nel 2012), al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 10.3.2021, era maturata la decadenza di cui all’art. 327 cpc.
Art. 287 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006
632778 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7450-2021 proposto da: LEOPERDI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE CAFORIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro D'ALESSIO ANNA ROSA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO CAMPANATI e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 607/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 05/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.4.2012 Leoperdi Stefano proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 170/2012, emesso dal Tribunale di Ancona, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a Petroni Granfranco la somma di € 9.929,20 a titolo di compenso per l’opera professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente nell’ambito di una questione stragiudiziale.

Nella resistenza dell’opposto il Tribunale, con sentenza n. 1771/2015, rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione il Leoperdi e si costituiva in seconde cure D’Alessio Anna Rosa, erede del Petroni, invocando il rigetto del gravame. Con la sentenza impugnata, n. 607/2020, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’impugnazione. Con successivo provvedimento pubblicato il 23.11.2020 la Corte di Appello, su istanza della D’Alessio, alla quale si associava anche il Leoperdi, correggeva la predetta decisione nella parte in cui in essa era erroneamente riportato che l’appello era stato proposto da “Nepi Cristiano e Nepi Romina” e non invece dall’odierno ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza di appello, così come corretta, Leoperdi Stefano, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso D’Alessio Anna Rosa. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 Numero sezionale 4767/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Numero di raccolta generale 18670/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso la decisione di prime cure, che a sua volta aveva respinto l’opposizione proposta da Leoperdi Stefano avverso il decreto ingiuntivo n. 170/2012 con il quale il Tribunale di Ancona gli aveva intimato il pagamento in favore dell’avv.

Petroni Gianfranco –dante causa dell’odierna controricorrente– il pagamento di € 9.929,20 a saldo di compensi dovuti per l’attività professionale prestata dal medesimo in favore del Leoperdi. Il ricorso, affidato a quattro motivi, è stato notificato in data 10.3.2021, mentre la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 23.11.2020. La circostanza che la decisione impugnata sia stata oggetto di procedimento di correzione dell’errore materiale non è rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso in Cassazione, posto che l’errore consisteva nell’indicazione, nel dispositivo, dei nomi di due soggetti evidentemente estranei al giudizio, in luogo di quello di Leoperdi Stefano, effettivo soccombente in esito al doppio grado del giudizio di merito.

In proposito, soccorre il principio, cui si ritiene doversi dare continuità, secondo cui “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua Data pubblicazione 09/06/2022 espressione” (Cass.

Sez. 6–2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, Rv. 648225; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014, Rv. 632778 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006, Rv. 587828). Poiché nella specie l’errore non era tale da ingenerare alcun dubbio sull’effettiva portata precettiva della sentenza oggetto della correzione, trattandosi di mero errore di battitura, l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. non vale a consentire la dilatazione del termine ordinario di impugnazione di cui all’art.327 c.p.c.”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, limitandosi a correggere il refuso sulla data di pubblicazione della sentenza impugnata, che è quella del 23.6.2020.

Pertanto, applicandosi il termine di sei mesi (trattandosi di giudizio instaurato nel 2012), al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 10.3.2021, era maturata la decadenza di cui all’art. 327 cpc. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7450/2021 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte Numero sezionale 4767/2022Numero di raccolta generale 18670/2022 ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Data pubblicazione 09/06/2022 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R