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Ordinanza — n. 18666/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to late filing of opposition to enforcement notice during holiday period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18666/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the opposition to the enforcement notice was filed late, outside the holiday suspension period. The appellant argued that a specific succession had occurred, but the lower court correctly applied civil code provisions regarding contract exhaustion and lack of proof of debt knowledge. The court ruled that enforcement-related oppositions do not benefit from holiday term suspensions, rendering the filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 111 cod. proc. civ.: Oppositions to enforcement notices are subject to normal procedural deadlines and do not benefit from the suspension of terms during holidays.

Parole chiave

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procedural inadmissibility holiday term suspension enforcement notice opposition civil procedure deadlines specific succession opposizione tardiva tempestività dell'inoltro preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 2560, second comma, cod. civ.
civ., sul piano processuale, laddove, su questa premessa, andava dunque applicato l'art. 2560, secondo comma, cod.
Art. 111 cod. proc. civ.
civ., sul piano sostanziale, e dell'art. 111 cod. proc. civ., sul piano processuale, laddove, su questa premessa, andava dunque applicato l'art.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
civ., in relazione anche all'art. 360, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Paolo Porreca ' / Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 2558 cod. civ
art. 111 cod. proc. civ
civ., sul piano sostanziale, e dell'art. 111 cod. proc. civ., sul piano processuale, laddove, su questa premessa, andava dunque applicato l'art.
artt. 2560 cod. civ
Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 2560 cod. civ., 111 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Paolo Porreca ' / Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22/10/2014, n. 22484
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22185-2021 proposto da: ROMA CAPITALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA RAIMONDO dell'AVVOCATURA CAPITOLINA; - ricorrente - contro CELLEI II COSTRUZIONI GENERALI SRL , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N.76, presso lo studio dell'avvocato ANDREA VIEL, che la rappresenta e difende; — C0111T017.COTTC11tC — avverso la sentenza n. 3211/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 22185 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che il Comune di Roma ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 3211 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: -la Celletti Costruzioni Generali s.r.l. si era opposta al precetto notificatole dal deducente in forza di due sentenze, del Tribunale e della Corte di appello di Roma, rispettivamente la n. 24630 del 2010 e la n. 1435 del 2016, allegando, in particolare, che le decisioni giurisdizionali in parola riguardavano la Giambattista Celletti s.r.I., e non era intervenuta successione nel rapporto obbligatorio, ma una cessione di ramo aziendale con passività restate in capo alla cedente; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte territoriale secondo cui il rapporto contrattuale su cui poggiava la pretesa dell'ente locale, ovvero un appalto di servizio, del 2003, era esaurito, altrimenti dovendo farsi applicazione dell'art. 2558 cod. civ., sul piano sostanziale, e dell'art. 111 cod. proc. civ., sul piano processuale, laddove, su questa premessa, andava dunque applicato l'art. 2560, secondo comma, cod. civ., e non era stata data prova né della risultanza dei debiti aziendali dai libri contabili, né, da parte del deducente Comune, della conoscenza di quelli da parte del cessionario; resiste con controricorso la Celletti Costruzioni Generali s.r.I.; le parti depositavano memorie;

Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 2560 cod. civ., 111 cod. proc. civ., in relazione anche all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come risultante dai documenti non idoneamente esaminati, vi era stata successione a titolo particolare nel diritto controverso e, infatti, ancora pacificamente "sub iudice";RG n 22185 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca ' / Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; l'atto risulta infatti notificato il 23 luglio 2021, e depositato 1'8 settembre dello stesso anno; trattandosi, come riferito nello stesso ricorso, di opposizione a precetto, e non operando, pertanto, la c.d. sospensione feriale dei termini, il deposito in parola è tardivo; secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ. conf.); spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022. Il Presidente (Dott. Francesco Maria qtrill7o)i 4 (12, RG n 22185 del 2