Cassation court dismisses appeal for non-filing within legal time limits and orders costs against non-constituted parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellants failed to file it within the statutory deadline. Although a counter-appeal was timely filed by the respondent's agent, the primary appeal remained untimely. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the non-constituted appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: An appeal not filed within the prescribed time limits is declared improcedible, and the court orders the non-constituted appellant to bear the costs of the opposing party.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21640-2021 proposto da: DE VITA PAOLA , PAGANI LAURA, MANNARA' CALOGERO, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge ; - ricorrenti non costituiti - contro PRISMA SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via ANICI° GALLO 102, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Polese, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO; - controricorrente - contro UNICREDIT SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 2735/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 21640 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: doValue s.p.a., quale mandataria di Prisma SPV s.r.I., ha depositato controricorso, corredato da memoria, al ricorso alla stessa notificato, da Paola De Vita, Laura Pagani, Calogero Mannarà, il giorno 8 febbraio 2021, per impugnare la sentenza n. 2735 del 2020 della Corte di appello di Milano; il ricorso non è stato depositato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
Rilevato che: il ricorso deve dichiararsi improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; agli atti di parte controricorrente è presente il ricorso notificato alla stessa parte; la notifica e il deposito del controricorso sono tempestivi; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. cosi" oe-ci So m/ —Roma, 7 aprile 2022. Il Presidente (Dott. Francesco Maria C -i119) 7-LCA)-(.k) RG n 21640 del 2021 Cons. rel. DEPOSITATO IN CANCELLE