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Ordinanza — n. 18662/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal representation by a non-lawyer party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Maria Luisa Cavestro, filed the petition personally without legal counsel. The controricorrente, Paola Cavestro, argued that the lower court erred in denying personal action without a lawyer, citing constitutional rights. The court rejected this substantive argument, ruling instead that the procedural violation of requiring legal representation for non-lawyers rendered the appeal inadmissible under Article 365 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 13, 24 Cost.; Art. 75, 99 c.p.c.; Art. 6 TUE; Art. 47 Carta diritti fondamentali UE: An appeal filed personally by a party without legal representation is inadmissible before the Court of Cassation, as the requirement for technical defense constitutes a primary procedural norm protecting the right to a fair trial.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legal representation requirement non-lawyer party Court of Cassation Civil Procedure Code technical defense right procedural violation diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art. 365 cod.
Art. 13, 24 Cost.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 75, 99 cod. proc. civ.
Art. 6 Trattato UE
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali della UE
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art.
art. 365 cod. proc. civ
civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art. 365 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16128-2021 proposto da: CAVESTRO MARIA LUISA, rappresentata e difesa in proprio; - ricorrente - contro CAVESTRO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato LORENZO FALCHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA DEL POZZO e GIANFRANCO SPIAZZI; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Maria Luisa Cavestro ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso un'ordinanza del Tribunale di Verona che ha disatteso l'istanza di sospensione annessa a una svolta opposizione esecutiva, regolando le spese di fase e fissando termine per l'introduzione del giudizio di pieno merito; resiste con controricorso Paola Cavestro che ha depositato, altresì, memoria; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 Cost., 75, 99 cod. proc. civ., 6 Trattato UE, 47 Carta dei diritti fondamentali della UE, poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo che la parte potesse agire personalmente anche senza patrocinio forense;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art. 365 cod. proc. civ., norma primaria volta a conformare, nell'ambito della ragionevole discrezionalità legislativa nazionale, la tutela dei diritti di difesa tecnica; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

RG n 16128 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. loma, 7 aprile 2022. Il Presidente (Dott. Francesco Maria Cirillo) 54) lit,t DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. _D_ GIU 202? IL CANE - S