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Ordinanza — n. 18659/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-specific grounds, missing transcript, and precluded legal argument regarding lawyer negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18659/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for multiple procedural defects. The appellant failed to summarize the lower court's reasoning, did not transcribe the critical letter cited as decisive, and raised a precluded argument regarding the urgency of notification. Consequently, the court rejected the claim for professional negligence damages and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.; Art. 348-ter, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, the decisive document is not transcribed, or the legal argument is precluded by the principle of double conformity.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds missing transcript precluded argument double conformity professional negligence notification urgency allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n.
Art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
34469); in terzo luogo la censura propone un motivo precluso ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); in terzo luogo la censura propone un motivo precluso ai sensi dell'art.
Cass., 22/12/2016, n. 26774
Cass., 06/08/2019, n. 20994
26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, e succ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9197-2021 proposto da: PIO ANSELMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CALCAGNI; - ricorrente- contro SINIBALDI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell'avvocato MARCO CAMARDi-k, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANO SCHIONA; controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 09197 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Pio Anselmo ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 214 del 2021 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che: -aveva convenuto in giudizio l'avvocato Marina Sinibaldi per ottenere il risarcimento del danno da colpa professionale indicata come consistita nella mancata notifica tempestiva di un atto di appello; - il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello alle cui motivazioni si poteva rimandare; resiste con controricorso Adriano Schiona che depositato, altresì, memoria;

Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare idoneamente la decisiva mancanza di ogni avviso sull'estrema urgenza quale inerente all'appello in parola, il cui termine di notificazione scadeva infatti nei due giorni successivi alla consegna della lettera di accompagnamento dell'atto medesimo al codifensore territorialmente preposto nella città di L'Aquila; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è inammissibile per plurime ragioni; in primo luogo, non vengono neppure sintetizzate le motivazioni della Corte territoriale, in violazione degli artt. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.; ciò rende impossibile apprezzare dal gravame, pertanto aspecifico, la concludenza dello stesso;

RG n 9197 del 2021 3 Cons. rel. Paolo Porreca in secondo luogo, non viene trascritto il contenuto, indicato come decisivo, della lettera evocata, pretesamente non esaminato (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); in terzo luogo la censura propone un motivo precluso ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; va ribadito che nella ipotesi di c.d. "doppia conforme", dei giudici dei due gradi di merito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità in parola, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, e succ. conf.); inoltre, esaminando la decisione di seconde cure, all'esito della specifica eccezione formulata nel controricorso, emerge che non è stata censurata la ragione decisoria secondo cui l'addebito di mancata segnalazione dell'urgenza della notifica dell'appello, al codifensore corrispondente territoriale, è stata ritenuta dalla Corte territoriale questione nuova e come tale inammissibile in seconde cure, perché riferibile a "causa petendi" di un diritto eterodeterminato (pag. 7 della sentenza gravata); può infine essere opportuno rimarcare che, per quel che risulta dalla lettura del ricorso, la censura su cui esso si fonda tendeva comunque a ottenere una rilettura del materiale istruttorio - con apprezzamento fattuale delle ragioni dell'addebitata responsabilità professionale per un ritardo evitabile o meno - precluso in questa sede; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.200,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 9197 del 2021 4 Cons. rel. Paolo Porreca dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022. Il Presidente (Dott. Francesco Maria Cirillo) D5PO