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Ordinanza — n. 18658/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18658/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18658/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4649-2021 proposto da: PASSETTI OLGA e MOREI II MIRKO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 55, presso lo studio dell'avv. GIORGIA PICUTI, rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA VETTORE; - ricorrenti - contro DE PAOLA GIANLUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 1247/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Mirko Moretti e Olga Passetti ricorrono, sulla base di un motivo, avverso la decisione n. 1247 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che avevano convenuto in giudizio il notaio Gianluigi De Paola insieme a Furio Pini e Maria Rosa Papini, per chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni causati, quanto al primo, dalla mancata effettuazione di complete visure in funzione del rogito di compravendita intercorso tra i deducenti, quali acquirenti, e gli altri evocati in lite, quali venditori, e, quanto a questi ultimi, per aver taciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di negozio; aggiungevano che il Tribunale aveva rigettato le domande con pronuncia riformata dalla Corte di appello ad avviso della quale: il notaio era responsabile per aver effettuato la visura solo a nome di uno dei due venditori, le cui generalità erano state indicate erroneamente dal creditore ipotecario al momento dell'iscrizione; mentre i venditori non erano responsabili perché non rilevava, come invece affermato dal Tribunale, la sola consapevolezza di essere debitori della banca, non avendo avuto notizia dell'iscrizione stessa, laddove la loro responsabilità per evizione era deduzione nuova formulata in seconde cure e, come tale, inammissibile; la Corte territoriale, infine, aveva ridotto la quantificazione del danno, in relazione all'importo necessario alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, di circa il 10 per cento, assumendo che la banca iscrivente la formalità pregiudizievole avrebbe verosimilmente accettato la decurtazione per evitare ulteriori spese e lungaggini; nessuno si è difeso per l'intimato notaio De Paola;

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18658/2022 — snciv · Corte di Cassazione: GIORGIA PICUTI, rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA VETTORE; - ricorrenti - contro DE PAOLA GIANLUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 1247/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Mirko Moretti e Olga Passetti ricorrono, sulla base di un motivo, avverso la decisione n. 1247 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che avevano convenuto in giudizio il notaio Gianluigi De Paola insieme a Furio Pini e Maria Rosa Papini, per chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni causati, quanto al primo, dalla mancata effettuazione di complete visure in funzione del rogito di compravendita intercorso tra i deducenti, quali acquirenti, e gli altri evocati in lite, quali venditori, e, quanto a questi ultimi, per aver taciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di negozio; aggiungevano che il Tribunale aveva rigettato le domande con pronuncia riformata dalla Corte di appello ad avviso della quale: il notaio era responsabile per aver effettuato la visura solo a nome di uno dei due venditori, le cui generalità erano state indicate erroneamente dal creditore ipotecario al momento dell'iscrizione; mentre i venditori non erano responsabili perché non rilevava, come invece affermato dal Tribunale, la sola consapevolezza di essere debitori della banca, non avendo avuto notizia dell'iscrizione stessa, laddove la loro responsabilità per evizione era deduzione nuova formulata in seconde cure e, come tale, inammissibile; la Corte territoriale, infine, aveva ridotto la quantificazione del danno, in relazione all'importo necessario alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, di circa il 10 per cento, assumendo che la banca iscrivente la formalità pregiudizievole avrebbe verosimilmente accettato la decurtazione per evitare ulteriori spese e lungaggini; nessuno si è difeso per l'intimato notaio De Paola;

Parole chiave

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apprezzamento arbitrario delle prove riesame di una decisione precedente opposizione al precetto esecutivo credito contestato compensazione dei crediti retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
civ., perché la Corte di appello avrebbe effettuato la descritta riduzione, della quantificazione del danno, senza alcun riferimento a supporti istruttori né motivi plausibilmente decifrabili, e, dunque, in modo del tutto arbitrario; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4649-2021 proposto da: PASSETTI OLGA e MOREI II MIRKO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 55, presso lo studio dell'avv. GIORGIA PICUTI, rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA VETTORE; - ricorrenti - contro DE PAOLA GIANLUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 1247/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Mirko Moretti e Olga Passetti ricorrono, sulla base di un motivo, avverso la decisione n. 1247 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che avevano convenuto in giudizio il notaio Gianluigi De Paola insieme a Furio Pini e Maria Rosa Papini, per chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni causati, quanto al primo, dalla mancata effettuazione di complete visure in funzione del rogito di compravendita intercorso tra i deducenti, quali acquirenti, e gli altri evocati in lite, quali venditori, e, quanto a questi ultimi, per aver taciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di negozio; aggiungevano che il Tribunale aveva rigettato le domande con pronuncia riformata dalla Corte di appello ad avviso della quale: il notaio era responsabile per aver effettuato la visura solo a nome di uno dei due venditori, le cui generalità erano state indicate erroneamente dal creditore ipotecario al momento dell'iscrizione; mentre i venditori non erano responsabili perché non rilevava, come invece affermato dal Tribunale, la sola consapevolezza di essere debitori della banca, non avendo avuto notizia dell'iscrizione stessa, laddove la loro responsabilità per evizione era deduzione nuova formulata in seconde cure e, come tale, inammissibile; la Corte territoriale, infine, aveva ridotto la quantificazione del danno, in relazione all'importo necessario alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, di circa il 10 per cento, assumendo che la banca iscrivente la formalità pregiudizievole avrebbe verosimilmente accettato la decurtazione per evitare ulteriori spese e lungaggini; nessuno si è difeso per l'intimato notaio De Paola;

RG n 4649 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione di legge, enunciata in relazione agli artt. 1223, 1224 cod. civ., perché la Corte di appello avrebbe effettuato la descritta riduzione, della quantificazione del danno, senza alcun riferimento a supporti istruttori né motivi plausibilmente decifrabili, e, dunque, in modo del tutto arbitrario; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è fondato; la Corte territoriale ha utilizzato un ragionamento sostanzialmente presuntivo («è logico ritenere che la banca abbia accettato -o accetterebbe- un importo inferiore per evitare ulteriori spese e lungaggini») fondando, così, la sua conclusione non su risultanze processuali, bensì su di una non chiarita né altrimenti evincibile logica per fatto, in tesi, notorio, di comune esperienza, a mente dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero per presunzione, ma non poggiata su elementi gravi, precisi e concordanti come stabilito dall'art. 2729, primo comma, cod. civ.; non a caso è stato puntualizzato che qualora il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, come neppure avvenuto nel caso in scrutinio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità, e questa Corte deve poter esercitare il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato ed esplicitato dal giudice del merito (Cass., 31/08/2020, n. 18101, pag. 6, in cui si affronta la correlazione con l'inferenza presuntiva e la necessità di esplicitazione motivazionale); e questo deve avvenire in un quadro ricostruttivo che interpreti la nozione di "comune esperienza" in senso rigoroso, come fatto acquisito alle RG n 4649 del 2021 Cons. rel.

Paolo Ppreca conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass., 20/02/2020, n. 4428); pertanto, al di là della formale indicazione dei diversi articoli di legge contenuta nellmincipit" della censura svolta, è constatabile l'immotivata arbitrarietà della conclusione giudiziale di merito effettivamente denunciata; spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle relative spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente (Dott. Francesco Maria Cirillo) Ar2,b1,(2- DEPOSITATO IN CANCELL