Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service on the taxpayer and telecom company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to prove the service of the writ on the taxpayer and Telecom Italia. Although the Regional Tax Commission had correctly identified the statute of limitations starting from the CJEU judgment date, the agency could not demonstrate receipt of the notification documents. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void regardless of the substantive tax issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the perfection of the notification procedure to the intimated parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22791 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Sebastiano Calarco -intimato- Nonché Telecom Italia s.p.a. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1307/21/10, depositata in data 9 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE -Sebastiano Calarco- quale ex dipendente di Telecom Italia s.p.a.- impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in merito all'istanza presentata in data 10.2.2009 di rimborso del 50% relativamente all'Irpef trattenuta in sede di liquidazione dell'indennità di fine rapporto per il pensionamento avvenuto il 9.2.2004 in regime di "incentivo all'esodo". Il contribuente deduceva la disparità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare dell'aliquota ridotta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in base all'art 17 (rectius: 19), comma 4bis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nel testo vigente ratione temporis, disparità risultata ingiustificata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 21.7.2005, procedimento C-207/04; da qui la tempestività dell'istanza di rimborso presentata in data 10.02.2009, decorrendo, ad avviso del ricorrente, il termine di decadenza previsto dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, non già dalla data della trattenuta Irpef subita il 9.2.04 ma dalla data di pubblicazione della richiamata sentenza della Corte di giustizia; - la CTP di Messina con sentenza n. 27/02/13 accoglieva il ricorso; -la Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1307/21/10, depositata in data 9 febbraio 2021- previo accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Teleconn Italia s.p.a. in quanto esercente esclusivamente il ruolo di sostituto di imposta- rigettava l'appello dell'Ufficio confermando l'illegittimità del diniego di rimborso essendo stata la relativa istanza presentata tempestivamente in data 10.02.2009, decorrendo il termine di 48 mesi di cui all'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 non già dalla data di effettuazione della ritenuta (9.2.2004), ma dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia CE del 21.7.2005, procedimento C-207/04; -avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; - il contribuente e Telecom Italia s.p.a. sono rimasti intimati; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art 38 del DPR 602/1973 per avere la CTR ritenuto erroneamente tempestiva l'istanza di rimborso presentata in data 10/02/2009, ancorché, ad avviso dell'Ufficio, il dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art.38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 dovesse coincidere con la "data del versamento" ovvero con "la data in cui la ritenuta era stata operata" (9.2.2004), e non con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 21.7.2005, procedimento C-207/04 che aveva dichiarato il contrasto con il diritto unionale della norma impositiva interna, di cui all'art. 19 comma 4 bis TUIR; -il ricorso è inammissibile; -l'impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno sia nei confronti di Sebastiano Colarco che di Telecom Italia s.p.a. presso i rispettivi procuratori domiciliatari in grado di appello (rispettivamente Avv.to Francesco Paolo Alicata, in Via Cesareo 24 Messina, e Avv.to Enrico Galasso Corso Vittorio Emanuele 170, Torino); -l'Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell'atto, non avendo depositato, fino al giorno dell'udienza camerale, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate stesse; -manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile (ex plurimis, Cass. n. 5503 del 2020); -nulla per le spese; -non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito;
Per questi motivi la Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così