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Ordinanza — n. 18644/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling due to lack of final judgment on preliminary question.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18644/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that had partially reformered a lower court ruling regarding VAT penalties. The appellant argued the lower court violated procedural rules by issuing a judgment based on a preliminary question that was not yet final and binding. The court rejected this claim because the preliminary question had been definitively resolved by a prior Cassation order, rendering the contested judgment legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: A judgment based on a preliminary question is not subject to cassation for lack of finality if that question has already been definitively settled by a prior ruling of the same court.

Parole chiave

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preliminary question finality cassation appeal dismissal VAT penalty sanctions procedural violation claim tax court jurisdiction crescita in giudicato della tassazione ricupero d'imposta aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 2909 c.c.
per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
e dell'art. 124 disp. att. c.p.c. per avetek_ pronunciato in forza di sentenza pregiudiziale, ma non passata in z, giudicato perché sottoposta allo scrutinio di questa Cei-r-i-e\/g-rrn.
Art. 295 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
Art. 39 d.lgs. n. 546/1992
per violazione degli articoli 295 e 337 stesso codice, nonché art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non aver disposto la sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del pregiudiziale r.g.
art. 2909 c.c
per violazione dell'art. 2909 c.c.
art. 124 disp. att. c.p
e dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
per violazione degli articoli 295 e 337 stesso codice, nonché art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non aver disposto la sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del pregiudiziale r.g.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 5194/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31922-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro BANDIERAMONTE CARMELO; - intimato - aviiefSei I .uentenn n. i 929f i 5/1120 drAl ON TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Catania ove erano state parzialmente accolte le doglianze della parte contribuente in tema di sanzioni su materia Iva. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c. per avetek_ pronunciato in forza di sentenza pregiudiziale, ma non passata in z, giudicato perché sottoposta allo scrutinio di questa Cei-r-i-e\/g-rrn. 17796/2020;

Con il secondo motivo si prospetta cesura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 295 e 337 stesso codice, nonché art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non aver disposto la sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del pregiudiziale r.g. n. 17796/2020 pendente avanti questa Corte; I motivi possono essere trattati insieme, atteso che il giudizio pregiudiziale è stato definito con ordinanza n. 5194/2022 di questa Corte con rinvio della sentenza pregiudiziale sul cui accertamento si fonda la pronuncia qui in esame, sfornita dunque del suo presupposto (peraltro, mai stato definitivo).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 31922 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia - Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.