Ordinanza — n. 18643/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso 31877-2020 proposto da: 4J1 AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FISCHEf 11 PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1197/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18643/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata sul semplice deposito della relativa istanza e della ricevuta di pagamento della prima rata. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4cc.p.c. per , violazione dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, per aver dichiarato\printo il giudizio sulla semplice domanda di definizione e pagamento della prima rata, mentre avrebbe dovuto disporne la sospensione ex art. 6., commi 10 e 12, in modo da consentire all'Ufficio la valutazione della domanda ed il relativo eventuale diniego da notificarsi entro il 31 luglio 2020.
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ORDINANZA sul ricorso 31877-2020 proposto da: 4J1 AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FISCHEf 11 PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1197/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata sul semplice deposito della relativa istanza e della ricevuta di pagamento della prima rata. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4cc.p.c. per , violazione dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, per aver dichiarato\printo il giudizio sulla semplice domanda di definizione e pagamento della prima rata, mentre avrebbe dovuto disporne la sospensione ex art. 6., commi 10 e 12, in modo da consentire all'Ufficio la valutazione della domanda ed il relativo eventuale diniego da notificarsi entro il 31 luglio 2020.
In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in 1. n. 136 del 2019 (cd. "pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 (cfr. Cass. VI-5, n. 28493/2019). Tale adempimento produce la sospensione (e non l'estinzione, come erroneamente ritenuto dalla CTR) del giudizio, al fine di assicurare il tempo per gli ulteriori adempimenti e verifiche.
Nel caso in esame, Ric. 2020 n. 31877 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- altresì, è stato notificato il diniego alla definizione agevolata che, quindi, inibiva a fortiori la pronuncia sull'estinzione del giudizio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso