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Ordinanza — n. 18642/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax appeal dismissal for genericity, finding specific grounds were implicitly present.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible for lack of specific grounds. The tax authority argued the appeal was generic and lacked sufficient criticism of the first-instance judgment. The court ruled that the appeal implicitly contained specific arguments against the first-instance decision, thereby satisfying the requirement for a specific ground of appeal under the relevant tax code.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, the burden of specific appeal grounds is met when the appeal implicitly contains arguments sufficient to undermine the first-instance decision's logical-legal foundation, even if not explicitly restated.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility specific grounds of appeal implicit criticism taxation procedure Cassation review inadmissibility dismissal tax authority burden contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
per violazione art. 53, primo comma, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 32954/2018
Cass. S.U. n. 23299/2011
Cass. S.U. n. 27199/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31555-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - ColitTO SPAMPINATO NUNZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2404/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha ritenuto inammissibile -per genericità, mancanza di censura alla sentenza impugnata e mancanza delle domande di conclusione- l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Catania, ove erano state parzialmente accolte le doglianze della parte contribuente in tema di esibizione di documentazione contabile in sede di ispezioni. È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. CONSIEDRATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, per avegl'Ufficio riproposto le doglianze di primo grado disattese dal collegio, incontrando invece la sanzione dell'inammissibilità disposta dalla commissione d'appello.

Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cfr.

Cass. V, n. 32954/2018). Deve trattasi di motivi gravame sufficientemente specifici e riferiti alla ratio Ric. 2020 n. 31555 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- decidendi della sentenza di primo di grado contenendo quella necessaria "parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico" (Cass. S.U. n 23299/2011; n.27199/2017). Come risulta dagli stralci degli atti processuali che il patrono erariale riproduce all'interno del ricorso per cassazione, assolvendo così l'onere della completezza, la critica impugnatoria ha investito completamente la pronuncia di primo grado, concludendo per la legittimità dell'atto impositivo.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per La Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legi