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Ordinanza — n. 18604/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects tax authority appeal, ruling tax penalty waivers require taxpayer request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's cassation appeal against a regional tax commission's decision to waive tax penalties. The taxpayer argued the waiver was legally sound, but the court held that tax authorities cannot apply penalty waivers ex officio without an explicit request from the taxpayer. Consequently, the lower court's ruling to waive penalties was overturned because the taxpayer had not requested this relief during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 546/92; Art. 6 d.lgs. 472/1997: Tax authorities may not apply penalty waivers ex officio; such relief is only possible if explicitly requested by the taxpayer within appropriate procedural terms.

Parole chiave

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tax penalty waiver ex officio power taxpayer request administrative discretion procedural terms esenzione dalla tassa proventi esenti da imposta deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. 546/92
tale da giustificare ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 546/92 la non appicazione delle sanzioni".
Art. 6 d.lgs. 472/1997
472, art. 6, comma 2, e quindi dal d.lgs.
Art. 10 d.lgs. 212/2000
212, art. 10, comma 3- non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 384 c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
art. 8 d.lgs. 546/92
tale da giustificare ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 546/92 la non appicazione delle sanzioni".
art. 384 comma 2 c.p
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22890/2006
Cass. n. 25676/2008
Cass. n. 7502/2009
Cass. n. 8823/2012
Cass. n. 4031/2012
Cass. n. 24060/2014
Cass. n. 15406/2021
CEDU Succi ed altri c/Italia del 28 ottobre 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10479-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ITN - INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONIZETTI 10, presso lo studio TRIBUTARIO CBA STUDIO LEGALE, rappresentata e difeso dagli avvocati GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI, GIORGIO MARCO IACOBONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1056/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 10479 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg. 10479/2020 Agenzia delle entrate c/ I.T.N. Industrie turistiche nautiche + 1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1056/2019 dep. 17.9.2019, che in controversia su impugnazione di attribuzione di rendita catastale anno 2013, notificata alla società I.T.N. Industrie turistiche nautiche quale concessionaria di beni demaniali siti nel porto turistico di Mirabello, ha respinto l'appello deli'Ufficio relativamente alla disapplicazione delle sanzioni, disposta dalla CTP e confermata dalla CTR.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il potere di disapplicare le sanzioni tributarie non penali sussiste anche in mancanza di esplicita richiesta del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto sussistere nella fattispecie "la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative regolamentari e convenzionali e l'esistenza di differenti interpretazioni delle stesse" tali da determinare "una situazione di errore in buona fede.. tale da giustificare ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 546/92 la non appicazione delle sanzioni".

La società contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria, ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, data la corretta applicazione da parte della CTR della Liguria, della regola in materia di disapplicazione delle sanzioni nonché dei principi giurisprudenziali in materia. Considerato che:

1. Vanno preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, contenendo il ricorso gli elementi utili per comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Tale principio va peraltro modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 14103/2022).

Nella fattispecie il ricorso contiene lo svolgimento del processo e i motivi di doglianza, espressi in modo sintetico ma chiaro, in coerenza con gli indicati principi. Né, come erroneamente eccepito anche con la memoria, l'Agenzia surrettiziamente richiede in realtà un riesame in fatto della controversia, avendo dedotto la nullità della sentenza, per avere il giudice di merito esaminato d'ufficio la questione della incertezza LÌ interpretativa quale presupposto per la disapplicazione delle sanzioni, e la violazione di legge sulla medesima questione.

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazi art. 8 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 336 I. 311/2004 e art. 8 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c..

2. Va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo. et LA CT- 3. La giurisprudenza di qu sta Corte è consolidata nel ritenere che "l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente (la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità, cfr. Cass. nn. 22890/2006; Cass, 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015; n. 14402 del 2016).

4. Il giudice di merito non può pertanto disporre la disapplicazione delle sanzioni d'ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma può disporla solo ove accerti la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario citato dalla CTR (Cass. n. 2820 del 1995), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014).

5. Il principio è stato di recente confermato da Cass.n. 15406 del 03/06/2021 che in relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce -potere conferito dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3- non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte.

6. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità veng