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Decreto — n. 18596/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18596/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18596/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!18596-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18596/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

Parole chiave

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condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

!18596-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia dat P.Q.M