Decreto — n. 18596/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!18596-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 18596/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!18596-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 4427/2022 Roma, sul ricorso proposto da: PIETRO CAMMARANO e GIOVANNI CAMMARANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Pucci Fabio, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: TOMMASO GALLI, rappresentato e difeso dall'Avv.to Magni Francesco Alessandro, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 8002/2021 depositata in data 1.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia dat P.Q.M