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Decreto — n. 18594/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to lack of defense activity by the Public Prosecutor.

Numero d'incarto Decreto — n. 18594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via decree, ruling that the appellant's waiver met statutory requirements. The Public Prosecutor failed to engage in any defensive activity, leading the court to apply provisions allowing for case termination without further proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and no costs were assigned due to the absence of adversarial conduct by the prosecution.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished by decree when a party waives their rights and the opposing party, specifically the Public Prosecutor, fails to exercise any defensive activity.

Parole chiave

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proceedings extinguished Public Prosecutor inactivity waiver of rights Code of Civil Procedure decree of extinction lack of defense costs allocation desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/2016
art. 391 c.p
al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Amendola 1111. DEPOSITATO IN CANCELLERIA