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Decreto — n. 18592/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18592/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18592/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!18592-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ceak )(Key 2 SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 23315/2021 Roma, sul ricorso proposto da: GIANNIELLO GIOVANNI e STANISCI GIORGIA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Rocco Turi, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: ANTONINO ADDOLORATA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza del Tribunale di Brindisi nr. 265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18592/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 23315/2021 Roma, sul ricorso proposto da: GIANNIELLO GIOVANNI e STANISCI GIORGIA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Rocco Turi, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: ANTONINO ADDOLORATA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza del Tribunale di Brindisi nr. 265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

!18592-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ceak )(Key 2 SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 23315/2021 Roma, sul ricorso proposto da: GIANNIELLO GIOVANNI e STANISCI GIORGIA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Rocco Turi, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: ANTONINO ADDOLORATA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza del Tribunale di Brindisi nr. 265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti c P.Q.M