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Decreto — n. 18591/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18591/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18591/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!1 8591-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA CR01-I /( Crie DECRETO R.G. 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: LEGA MASSIMO, GILBERTO MARIA, LEGA MANOLA e LEGA MARY, rappresentati e difesi dall'Avv.to Simonetta Vannucci, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: NAZZI ANDREA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Lanzillotta e Veronica Barzanti, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Feliciotti Lucia, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 18591/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: LEGA MASSIMO, GILBERTO MARIA, LEGA MANOLA e LEGA MARY, rappresentati e difesi dall'Avv.to Simonetta Vannucci, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: NAZZI ANDREA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Lanzillotta e Veronica Barzanti, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Feliciotti Lucia, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

Parole chiave

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assunzione delle spese condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

!1 8591-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA CR01-I /( Crie DECRETO R.G. 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: LEGA MASSIMO, GILBERTO MARIA, LEGA MANOLA e LEGA MARY, rappresentati e difesi dall'Avv.to Simonetta Vannucci, giusta mandato in atti RICORRENTI contro: NAZZI ANDREA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Lanzillotta e Veronica Barzanti, giusta procura in atti CONTRORICORRENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Feliciotti Lucia, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del P.Q.M