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Decreto — n. 18590/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares civil suit extinguished due to lack of defense activity.

Numero d'incarto Decreto — n. 18590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished via decree because the Public Prosecutor failed to conduct any defensive activities. The appellant argued for the dismissal based on the lack of prosecutorial engagement, which the court accepted as meeting the statutory requirements for extinction. Consequently, the judgment was nullified regarding costs, and the case was formally closed without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The civil proceeding is extinguished by decree when the Public Prosecutor fails to exercise any defensive activity, thereby satisfying the statutory conditions for termination without further trial.

Parole chiave

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civil proceeding extinction Public Prosecutor inactivity decree of extinction lack of defensive activity Italian Civil Procedure Code revoca del gratuito patrocinio rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare elaide Amendola POSTATO M CAOCEL