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Ordinanza — n. 18587/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax assessment for failure to examine specific factual issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18587/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a regional tax commission's decision to revalue a property. The appellant argued the lower court failed to address a decisive fact regarding the property's identity and violated administrative law principles. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court had sufficiently motivated its factual findings and the Supreme Court cannot re-evaluate the evidence presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The Supreme Court cannot re-examine factual findings if the lower court has adequately motivated its reasoning and the appeal merely proposes a different interpretation of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal tax assessment omission of fact administrative law property valuation motivation requirement factual review stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Vanno richiamati i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (Cass.
Art. 6 e 7 legge 212/2000
Art. 3 della legge 241/1990
6 e 7 legge 212/2000 ed art. 3 della legge 241/1990 in relazione all'art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
115 del 2002, art.13, comma1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, parti a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12652/2020
Cass. 10937/2016
12652/2020; Cass. 10937/2016; Cass.12123/2013).
Cass. 12123/2013
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Testo completo

ente ORDINANZA c c4— sul ricorso 29950-2020 proposto da: TAIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANNE() LUCANO 52, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARZILLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rapp resenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2301/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 29950 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- R.g. 29950/2020 Taís S.r.l. c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Tais S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la rideterminazione di rendita catastale, a seguito di DOCFA, dell'immobile di proprietà della società, sito in Napoli, alla via Milano n. 13, piano 3, particella 468 sub 29, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR ha ritenuto che l'accertamento, basato su relazione tecnica fa espresso riferimento all'immobile posto al piano terzo del palazzo nel quale era collocato anche l'Hotel Poker, richiamato nella predetta relazione, senza che la mera indicazione dell'hotel Poker possa "essere intesa come influenzatrice della valutazione del cespite sotto il profilo della individuazione dell'immobile oggetto di valutazione".

Peraltro la valutazione dell'immobile non si discosta dalla valutazione operata da primaria Agenzia immobiliare. Quanto al costo di costruzione vi è l'esposizione dettagliata del calcolo e corretto il saggio di interesse di fruttuosità del 2%. L'Agenzia delle Entrata si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo, si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ed omessa motivazione, circa un fatto decisivo per il giudizio e un punto decisivo per la controversia, prospettati dalle parti ed oggetto di discussione in relazione all'art 360 n.5 c.p.c.

2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR motivato sulle dedotte questioni. Il giudice di appello ha, infatti, motivato sulla corretta rideterminazione dell'immobile statuendo che "dalla documentazione in atti si rileva che la relazione tecnica su cui si fonda l'accertamento catastale oggetto della controversia in esame fa espresso riferimento all'immobile (..) sulla base della relazione tecnica con cui l'Ufficio individuava esattamente l'immobile posto al "piano terzo" dell'immobile in cui era collocato anche l'Hotel Poker richiamato nella predetta relazione.

Va, in particolare, rilevato che la superficie (mq. 290,00) indicata nella relazione è la medesima di quella indicata nel modello 2NB parte I, sottoscritto dalla rappresentate legale della società, odierna appellata". Ha poi aggiunto che la contribuente non ha neanche contestato la destinazione ad attività alberghiera nell'immobile in questione, pertanto," la mera indicazione dell'Hotel Poker non può essere intesa come influenzatrice della valutazione del cespite sotto il profilo della individuazione dell'immobile oggetto della valutazione.

3. Vanno richiamati i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (Cass. n. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores n procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 3 1.

Quanto all'omesso esame di un fatto decisivo, i rilievi che ha mosso la ricorrente a tale pronuncia, tendono ad una diversa lettura e rivanutazione degli elementi valutati dal giudice di merito; valutazione che è preclusa a questa Corte che non può aggredire l'accertamento fattuale operato dalla CTR.

4. Con il secondo motivo, si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 6 e 7 legge 212/2000 ed art. 3 della legge 241/1990 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di rilevare il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.

5. Il motivo è infondato, in quanto la CTR ha esaminato compiutamente la motivazione dell'avviso di accertamento, statuendo che " quanto al criterio di determinazione del valore dell'immobile per ottenere la rendita catastale, va rilevato che la stima è stata effettuata al valore di Lire/mq 50.000 moltiplicato per 100x50% pari cioè all'incidenza del valore del suolo determinata in base ai dati OMI. Alla medesima risultanza perviene l'Ufficio con la procedura comparativa riferita all'incidenza del valore del suolo. Ulteriore conferma del valore al metro quadrato dell'immobile viene offerto con il riferimento a primaria agenzia immobiliare le cui quotazioni, con riferimento ad ubicazione e tipologia di immobile, non si discostano dalla valutazione operata dall'Ufficio".

Ha affermato, inoltre, che quanto" alla determinazione del costo di costruzione, vi è l'esposizione della dettagliata modalità di calcolo ( in termini di incidenza di costo degli allacciamenti, sistemazione, spese tecniche, interessi passivi, etc.) che oltre a consentire una chiara comprensione della metodologia applicata dall'Ufficio permette anche di verificare che il valore medio è stato contenuto in Euro mq 1.380,00 considerando l'immobile nella sua ordinaria tipologia di dotazioni e di rifiniture non apparendo, detto valore, assolutamente fuori dal mercato o spropositato". 5.1.

Si tratta di una motivazione che consente di ricostruire l'iter logico- giuridico della rideterminazione del valore catastale. Inoltre, il giudice di merito non deve dar conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art 132, n.4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi di fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione. (Cass. 12652/2020; Cass. 10937/2016; Cass.12123/2013).

6. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, parti a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.3.000,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor