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Ordinanza — n. 18582/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding highway toll booth cadastral classification as public service property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that classified a highway toll booth as cadastral category E/1. Autostrade per l'Italia argued this classification violated constitutional principles by ignoring the concessionaire's profit-seeking nature, but the court held that the booth lacks functional and financial autonomy from the main highway network. Consequently, the property is deemed strictly instrumental to public service, rendering its corporate status irrelevant for tax purposes.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 40 d.l. 262/2006; Art. 24 Codice della Strada: In cadastral classification, toll booths are category E/1 as they lack functional and financial autonomy from the highway network, being strictly instrumental to public service regardless of the concessionaire's corporate status.

Parole chiave

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cadastral classification toll booth public service autonomy functional revenue agency tax appeal concessionaire status classificazione delle strade

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 40 d.l. 262/2006, conv. in legge 286/06
La CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretta la sussunzione dell'immobile in oggetto in categoria E/1, sia in relazione all'art. 24 del codice della strada, sia in relazione alle circolari della stessa Agenzia del territorio del 2007.
Art. 24 Codice della Strada
La CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretta la sussunzione dell'immobile in oggetto in categoria E/1, sia in relazione all'art. 24 del codice della strada, sia in relazione alle circolari della stessa Agenzia del territorio del 2007.
Art. 11 Cost.
Art. 24 Cost.
La CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretta la sussunzione dell'immobile in oggetto in categoria E/1, sia in relazione all'art. 24 del codice della strada, sia in relazione alle circolari della stessa Agenzia del territorio del 2007.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1142/1949 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6828 del 11/03/2020
Cass. n. 6829/2020
Conf. 18632/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3315-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA TRIMARCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5203/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l'11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 03315 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 3315/2020 Agenzia delle entrate c/ Autostrade per l'Italia spa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di Autostrade per l'Italia spa di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2017 - col quale era stata attribuita la categoria D/1 a casello autostradale - ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretta la sussunzione dell'immobile in oggetto in categoria E/1, sia in relazione all'art. 24 del codice della strada, sia in relazione alle circolari della stessa Agenzia del territorio del 2007.

Autostrade per l'Italia spa si costituisce controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 24 e 11 Cost.; art. 2 comma 40 del dl. n. 262/2006; art. 10 del rdl n. 652/1939; art. 8 dpr n. 1142/1949 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. (Richiama due precedenti favorevoli all'Ufficio della CTR della Campania oggetto di ricorso per cassazione). Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la speciale disciplina catastale è autonoma, nel senso che il classamento non è influenzato dalla natura giuridico-economica in cui versa il contribuente, dovendosi fare riferimento alla concreta destinazione d'uso dell'immobile; deduce pertanto che la decisione impugnata confligge con i principi di cui alle norme invocate.

2. Il motivo è infondato. 2.1.Questa Corte (Cass. nn. 6828 del 11/03/2020; 6829/2020, Conf. 18632/2019), ha statuito, in fattispecie analoga, che in tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, ed è altresì strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 40 d.l. 262106, conv. in legge 286/06, e della stessa interpretazione datane dall'Ufficio (v. circolare della Agenzia delle Entrate n. 4 del 2007), si distinguono, ai fini del classamento catastale, i vari casi di inclusione nella cat. E, evidenziando come, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, vanno considerate non le destinazioni semplicemente strumentali all'esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle "strettamente" strumentali. In tal senso è stato precisato, con specifico riferimento alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei" (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, che occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz'altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale; le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. 2.2.Alla luce di tali premesse, non vi è dubbio che, nel caso in esame, si tratti di un compendio immobiliare che costituisce, nel suo insieme, una stazione di esazione del pedaggio autostradale che non può avere - per la sua natura e le sue caratteristiche- destinazione diversa, non essendo materialmente possibile una utilizzazione differente.

Perlatro l'attività avente scopo di lucro ha ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale nel suo complesso, ma non dello specifico immobile destinato a casello, che risulta privo di autonomia funzionale e reddituale e, come sopra chiarito, puramente strumentale al servizio pubblico. In tal senso detto compendio rappresenta un elemento costitutivo della rete autostradale, in quanto collegato strettamente e funzionalmente all'esercizio di detta rete. Il pedaggio, inoltre, viene fissato con provvedimento amministrativo CIPE e risponde all'interesse primario dello Stato e della funzione pubblica: si tratta dunque di immobili incommerciabili, destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro.

3. Il ricorso va, conclusivamente, respinto. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa l