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Ordinanza — n. 18570/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses social security fund's appeal, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the National Social Security Fund's appeal against a lower court ruling that denied a solidarity contribution to a retired commercialist. The fund argued the contribution was necessary for budgetary balance, but the court held that private pension funds lack the authority to impose new deductions on pensions already calculated under specific criteria. Consequently, the court affirmed that such contributions constitute property seizures reserved exclusively for the legislature, violating the principle of pro rata.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; artt. 3 e 38 Cost.; Private pension funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions as this violates the pro rata principle and constitutes a property seizure reserved for the legislature.

Parole chiave

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private pension funds solidarity contribution pro rata principle property seizure budgetary balance legislative power pension determination credito di contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO CHE: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488;
artt. 3 e 38 Cost.
24; artt. 3 e 38 Cost.; L.
art. 380-bis c.p
Lucia Maltese non ha svolto attività difensiva; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
Cass. n. 982 del 2019
Cass. n. 603 del 2019
Cass. n. 16814 del 2019
Cass. n. 28054 del 2020
Cass. n. 6897 del 2022
Cass. n. 27340 del 2020
Cass. n. 28055 del 2020
Corte Cost. n. 173/2016
Corte Cost. n. 178/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 804-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LGT ARNALDO DA BRESCIA N 11, presso lo studio dell'avvocato MICFIEL N1_ARTONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA LUCCHETTI; - ricorrente - contro MALTESE LUCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 420/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 420/2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Trapani aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal dottor Girolamo Scarcella e condannato la stessa Cassa a restituire al medesimo, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato con accessori di legge; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), dopo l'interruzione del processo determinata dalla morte dell'originario ricorrente e la sua riassunzione nei riguardi dell'erede Lucia Maltese, ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato ad un motivo;

Lucia Maltese non ha svolto attività difensiva; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488;

L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa - attiene alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020ù, n. 6897 del 2022), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella Ric. 2021 n. 00804 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati con assorbimento di ogni altra questione; nulla deve disporsi quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, Ric. 2021 n. 00804 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto. Così dcciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 aprile 2022. Margher. one DEPOSITATO thl CA