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Ordinanza — n. 18569/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal on prescription of social security contributions due to lack of suspension grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible regarding the prescription of social security contributions. The court affirmed that the prescription period depends on the payment deadline of contributions, not the filing of tax returns, and rejected the claim that a missing tax form constituted a suspensive obstacle. Consequently, the lower court's ruling upholding the prescription was confirmed, and the INPS was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c., n. 8: The prescription of percentage-based contributions begins when payment terms expire, not when tax returns are filed, and a missing form does not constitute an insurmountable obstacle unless it involves intentional concealment.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription percentage contributions tax return filing suspension of prescription inadmissible appeal payment deadline intentional concealment modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
CONSIDERATO che: - con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., c dell'art.
Art. 2941 c.c., n. 8
2935 c.c., c dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L.
L. n. 335 del 1995
8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art.
D.L. n. 98 del 2011
D.Lgs. n. 462 del 1997
05-04-2022 -2- 2011, comma 12, e al D.Lgs. n. 462 del 1997, art.
D.Lgs. n. 241 del 1997
1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art.
art. 380-bis c.p
art. 2935 c.c
CONSIDERATO che: - con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., c dell'art.
art. 2941 c.c
2935 c.c., c dell'art. 2941 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 27950 del 2018; Cass.
Cass. n. 4329 del 2019
Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 23040 del 2019
Cass. n. 23040 del 2019); Ric.
Cass. n. 14410 del 2019
Cass. n. 21567 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 500-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 13ECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati .ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA COREITI; - ricorrente - contro PELLECCHIA GIANNA BATTISTINA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO FASANO;

Lì - controricorrente - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: con sentenza depositata il 23 giugno 2020, la Corte d'appello di Salerno, rigettando l'appello proposto dall'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto l'obbligo contributivo derivante dalla iscrizione dell'Avvocata Gianna Battistina Pellecchia alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2010, oggetto dell'avviso di addebito opposto dalla professionista; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo all'omessa statuizione in ordine all'obbligo di iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto insussistente qualsivoglia sospensione del termine prescrizionale per effetto della dedotta omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'INPS, affidandolo ad un unico motivo; - resiste, con controricorso, Gianna Battistina Pellecchia; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO che: - con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., c dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del Ric. 2021 n. 00500 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- 2011, comma 12, e al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1; - il motivo è inammissibile ; - deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 4329 del 2019) l'orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello si è conformata a tale consolidato orientamento rilevando come, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento di essa; - in particolare, questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) non, invece, per quelli previsti in forma onerosa (cfr.

Cass. n. 23040 del 2019); Ric. 2021 n. 00500 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- - quanto alla questione, centrale, della dedotta mancata compilazione del quadro RR, va rilevato come la Corte territoriale si sia correttamente conformata all'orientamento di questa Corte secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (cfr., ex plurimis:, Cass. n. 14410 del 2019;

Cass. n. 21567 del 2014); - ne consegue che non si impone la necessità di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento" in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr., sul punto, Cass. n. 14410 del 2019 cit.); - nulla è stato addotto da parte ricorrente circa l'impossibilità di superare l'impedimento con gli ordinari controlli mentre, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; risultando i redditi esposti nella stessa dichiarazione dei redditi; - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, Ric. 2021 n. 00500 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- che liquida in complessivi Euro 1500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2022. Il esidín e Margherita Man 0I-%43S-ITATO IN CA