Social security contributions prescription claim dismissed; tax declaration omission does not suspend prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared INPS's appeal inadmissible regarding the prescription of social security contributions owed by Mauro Marino. The lower court correctly ruled that the prescription period starts upon the payment deadline, not the tax declaration date, and that incomplete tax forms do not constitute the intentional concealment required to suspend prescription. The Supreme Court upheld this decision, noting the appellant failed to cite the specific factual finding of intent in its grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c., n. 8; The prescription of contributions to the separate management begins when payment deadlines expire, not upon tax declaration submission, and tax declaration omissions do not constitute the intentional concealment required to suspend the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 261-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATE), CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro MARINE) MAURO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELA DI SANTO, ALESSANDRA VALENTE; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 266/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dal dottor Mauro Marino, commercialista, alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta negli anni 2009, 2010 e 2011; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., di cui ai primi atti interruttivi, rispettivamente, nel luglio 2015 e 2016 e nell'agosto 2017, fosse interamente prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, infondato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c., n. 8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. "quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabilc un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza Ric. 2021 n. 00261 sez.
ML - ud. 05-04-2022 -2- dell'obbligazione, atteso che l'interessato aveva comunque indicato nella dichiarazione da lui presentata il reddito da lavoro autonomo, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata; avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; Mauro Marino ha resistito con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., e dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d'ufficio dall'I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR; il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile, per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass.
Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di Ric. 2021 n. 00261 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.
Sez. L., 31/10/2018, n. 27950; Cass. 6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass.
Sez. L. 13/10/2014, n. 21567); la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.
Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici; i rilievi dell'I.N.P.S. criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un "automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha, Ric. 2021 n. 00261 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6-L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2022. Il Presici Marg