Italian Court dismisses appeal due to failure to notify appeal act, rendering it procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppini and Gnocchi against a lower court ruling that declared the appeal inadmissible. The appellants argued that the respondent's timely appearance in court should have cured the defect, but the Court held that the appeal act and hearing decree were never notified to them. The Court ruled that such a notification failure is an incurable defect that renders the appeal procedurally impossible, preventing the judge from setting a deadline for cure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 435, 112 c.p.c.; Art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011: The failure to notify the appeal act and hearing decree renders the appeal inadmissible and incurable, precluding the judge from assigning a deadline for cure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso 23210/2021 proposto da: GIUSEPPINI FABIO, IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IREN ACQUA S.P.A., E GNOCCHI GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'Avvocato LORENZO BARABINO, per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1179/2021 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, depositata 1'11/1/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 5/5/2022. FATTI DI CAUSA 1.1.
La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello di Fabio Giuseppini, in proprio e quale legale rappresentante della Iren Acqua s.p.a., già Mediterranea delle Acque s.p.a., e di Giovanni Gnocchi avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione proposta dagli stessi nei confronti dell'ordinanza con la quale la Città_ Metropolitana di Genova aveva loro ingiunto il pagamento della somma di C. 8.020,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l'appellata, asserendo di aver appreso della sussistenza dell'appello solo dalla comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento di trattazione scritta dell'udienza, aveva eccepito l'omessa notifica dell'atto d'appello, ha rilevato che effettivamente il ricorso in appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non era mai stato notificato alla stessa ed ha, di conseguenza, ritenuto che l'appello era improcedibile senza, peraltro, che fosse possibile l'assegnazione di un termine per provvedere ad una nuova notifica dell'atto. 1.3.
Fabio Giuseppini, in proprio e quale legale rappresentante della Iren Acqua s.p.a., e Giovanni Gnocchi, con ricorso, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. La Città Metropolitana di Genova è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 2°, Cost. e 101 c.p.c., nonché la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 435 e 112 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello senza pronunciarsi nel merito del gravame proposto senza, tuttavia, considerare che la resistente si era tempestivamente costituita in giudizio difendendosi nel merito. 2.2.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. Ric. 2021 n. 23210 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6 CEDU, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello senza considerare l'effetto sanante che era conseguito alla costituzione in giudizio dell'appellata. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.2. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che, nel giudizio d'appello soggetto (come quello avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della I. n. 689 del 1981) al rito del lavoro (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 150 cit. e dall'art. 435, commi 1° e 2°, c.p.c.), la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. n. 6159 del 2018;
Cass. n. 19083 del 2018; Cass. n. 27079 del 2020). 3.3. Il vizio della notificazione omessa o inesistente è, peraltro, assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n. 20613 del 2013; Cass. n. 19191 del 2016). Ric. 2021 n. 23210 Sez. 6-2, CC del 5 maggio 2022 4.
Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.
5. Nulla per le spese di lite non avendo la resistente notificato il controricorso.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. Il Presidente Lorenzo Ori/la ) DE'il'(--;SFFATO N CANCELLERIA