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Ordinanza — n. 18560/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against speed fine where police officer manually operated the radar gun on a secondary road.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18560/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Municipality of Polesella against a lower court decision that had dismissed a driver's opposition to a speeding fine. The lower court had invalidated the fine because the traffic radar report lacked the prefectural decree required for unattended installations on secondary roads. The court ruled that since the device was operated directly by police officers on the spot, the strict requirement for a prefectural decree did not apply, rendering the lower court's reasoning erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. n. 121/2002; Art. 201 c. str.: The requirement for a prefectural decree applies only to automatic speed detection devices used without police presence; fines issued by officers manually operating the device do not require such documentation in the report.

Parole chiave

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speeding fine validity traffic radar installation prefectural decree requirement police officer presence secondary road enforcement administrative penalty appeal Cassation review infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del d.l.
Art. 201, comma 1-bis, lett. e) del codice della strada
Art. 360 n. 3 c.p.c.
168 del 2002, in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24214 del 2018
Cass. n. 16622 del 2019
Cass. n. 776 del 2021
16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022
Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2.4.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso 15787/2021 proposto da: COMUNE DI POLESELLA, rappresentato e difeso dall'Avvocato NADIA DE FRANCESCHI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro RONDINA MARCO; - intimata - avverso la SENTENZA n. 180/2021 del TRIBUNALE DI ROVIGO, depositata il 23/3/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello del Comune di Polesella avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione proposta da Marco Rondina nei confronti del verbale che gli aveva contestato la violazione dell'art. 147, comma 8, del codice della strada per aver circolato alla velocità di 63 km/h e, quindi, oltre il limite di velocità fissato a 50 km/h. 1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di auto velox lungo una strada extraurbana secondaria è illegittimo qualora non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza presidio sulla strada in questione, ha ritenuto che il verbale opposto fosse illegittimo sul rilievo che lo stesso non contiene alcun riferimento al decreto prefettizio previsto dall'art. 4 della I. n. 168 del 2002 né agli estremi per la sua identificazione ed, in ogni caso, che il decreto prefettizio, depositato dall'opponente, non indica la strada in cui sarebbe stata commessa l'infrazione contestata tra quelle in cui è ammessa l'installazione dell'autovelox, con la conseguente possibilità di una contestazione non immediata. 1.3.

Il Comune di Polesella, con ricorso notificato il 15/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 22/4/2021. 1.4. Marco Rondina è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di auto velox lungo una strada extraurbana secondaria deve indicare gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo senza, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, il dispositivo che ha rilevato l'eccesso di velocità da parte dell'opponente, come si evince dalla lettura del relativo Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 verbale, era gestito direttamente dagli agenti di polizia e nella loro piena disponibilità. 2.2.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018). 2.3.

Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto. L'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. dalla I. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.

Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2.4. Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.). 2.5. L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità":

Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. 2.6. In tal caso, peraltro, come emerge dal comma 1- bis, lett. e), dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

3. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. 23982, Sez, 6-2, CC del 21 aprile 2022

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rovigo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente Lorenzo Ori/la DEPOSITATO IN CA