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Ordinanza Interlocutoria — n. 18515/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to ordinary section due to internal conflict regarding procedural vs. substantive nature of tax law article.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18515/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to the ordinary section of the Fifth Civil Section. The appellant argued that Article 12, paragraph 2-bis of the 2009 decree was substantive, while the lower court treated it as procedural. The Court found an internal conflict with a previous ruling from April 2021 that established the opposite view, necessitating a remand for uniform application.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2-bis, d.L. n. 78 del 2009; When a lower court's interpretation of a tax provision creates an internal conflict with a prior ruling of the same court, the case must be remitted to the ordinary section to resolve the inconsistency.

Parole chiave

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internal conflict tax provision interpretation procedural vs substantive remission to ordinary section Cassation internal conflict rimborso dei contributi agli stranieri investimento all'estero reddito di un'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2-bis, d.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 11283 del 29 aprile 2021
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Testo completo

nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27634/2020 proposto da BOTTARINI LAURA rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Sergio Larghi (PEC: sergio.larghi@varese.pecavvocati.it) e dall’avv. Alessandra Fasan (PEC: alessandrafasan@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27634/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante Numero sezionale 4950/2022Numero di raccolta generale 18515/2022 pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Data pubblicazione 08/06/2022 Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 240/07/2020 depositata in data 29/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il dante causa della ricorrente, il di lei padre Armando Bottarini, ricorreva alla CTP avverso l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito per l’anno 2007 alla luce di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero; - la CTP rigettava il ricorso; tale pronuncia era impugnata dalla sua erede, odierna ricorrente, stante l’intervenuto decesso medio tempore del sig. Bottarini Armando; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte la sig.

Laura Bottarini con atto affidato a un solo motivo illustrato da memoria; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione di legge relativa all’erronea interpretazione che avrebbe operato la CTR dell’art. 12, comma 2-bis, del d.L. n. 78 del 2009 come convertito in L. n. 102 del 2009 ritenendo tale disposizione di natura procedimentale e non sostanziale; - il Collegio rileva come la questione posta dal motivo sia stata oggetto di recente ordinanza interlocutoria di questa sottosezione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 11283 del 29 aprile 2021) che ha rilevato un F i r m a t o D a :

L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27634/2020 Numero sezionale 4950/2022 contrasto interno a questa Corte e ha rimesso la causa alla Numero di raccolta generale 18515/2022Data pubblicazione 08/06/2022 Quinta Sezione civile; - pertanto, anche la presente controversia va rimessa alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma, il 10