Cassation court dismisses late bankruptcy claim due to creditor's own procedural delay and prior knowledge of bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected EUR s.p.a.'s appeal against the lower court's dismissal of its late bankruptcy claim against Fallimento Ortros s.r.l. EUR had submitted a late claim in 2018 but had previously litigated the debt's validity in a civil suit before the bankruptcy declaration, which the court ruled was procedurally improper. The court determined that the creditor's own actions in summarizing the pending civil judgment constituted the non-imputable delay required for late claims, yet the creditor had already been notified of the bankruptcy through that litigation. Consequently, the court held that the lack of a final judgment on the underlying debt did not justify the procedural delay under Article 101 of the Bankruptcy Law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 l. fall.; Art. 92 l. fall.; Late claims are admissible only if the delay is non-imputable to the creditor; the creditor's own litigation regarding the debt's validity prior to bankruptcy constitutes imputable delay, and mere lack of final judgment on the underlying debt does not excuse the statutory time limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27527-2021 r.g. proposto da: EUR s.p.a. (cod. fisc. 80045870583), con sede in Roma Largo Virgilio Testa n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Rosati, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Claudio Mangiafico, con cui elettivamente domicilia presso il domicilio digitale del difensore. - ricorrente - contro Fallimento Ortros s.r.l., in persona del curatore Avv. Daniela Guidoni – - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 30.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27527/2021 Numero sezionale 4664/2022 Numero di raccolta generale 18508/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RILEVATO CHE - che viene proposto da EUR s.p.a. ricorso per cassazione avverso il decreto n. 3085/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 30.9.2021, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla stessa società EUR s.p.a. contro il provvedimento del g.d del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 101 l. fall. presentata dalla detta società perché ultratardiva ed in assenza di una causa di non imputabilità del ritardo;
Il Tribunale - dopo aver ricordato che la società EUR s.p.a. aveva presentato in data 20.2.2018 domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento Ortros s.r.l. per la somma complessiva di euro 708.554,32, in via chirografaria - ha rilevato che, nel caso di specie, il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo era imputabile alla stessa parte istante in quanto, oltre ad avere avuto conoscenza dell’esistenza del fallimento - avendo riassunto il giudizio in corso prima della dichiarazione di fallimento con la società in bonis - era stato lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 24088/2013, ad aver disposto espressamente che le domande avanzate da Eur erano improcedibili “sul presupposto che i crediti verso il fallito devono essere accertati tramite il rito previsto per l’accertamento del passivo”; ha evidenziato come infondata l’ulteriore argomentazione utilizzata dalla società opponente – secondo cui il credito, del quale si era chiesta l’insinuazione al passivo, sarebbe sorto in conseguenza della decisione della Corte di appello del 26.10.2017 – posto che nel predetto giudizio non vi era incertezza in merito all’esistenza e alla quantificazione del credito, ma solo in merito alla procedibilità della domanda azionata in via ordinaria, essendo il credito in contestazione sorto pacificamente molto prima della dichiarazione di fallimento, come evincibile dall’atto di citazione del 2010; che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la società ricorrente ha depositato memoria;
F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27527/2021 Numero sezionale 4664/2022 Numero di raccolta generale 18508/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 CONSIDERATO CHE 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 l. fall. sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che il mancato passaggio in giudicato della sentenza che accerta il credito litigioso sia idonea causa di giustificazione per il ritardo con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo del suddetto credito oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 101 l. fall.; 1.2 che il ricorso è manifestamente infondato; - che le domande tardive possono essere presentate, decorso il termine ultimo previsto dal primo comma dell’art. 101 l. fall. se il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore e sempre che, nella propria istanza, il creditore cd. supertardivo adduca e provi i motivi di tale incolpevole ritardo; - che la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 21316 del 20/10/2015) ha precisato che - ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (cd. supertardiva) - il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento (v. anche Cass. n. 4310 del 2012); - che nel caso di specie la curatela ha allegato e dimostrato che era stata la stessa società oggi ricorrente Eur s.p.a. ad aver riassunto il giudizio civile - pendente innanzi al Tribunale per l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della società in bonis - nei confronti del fallimento, ottenendo la corretta decisione di improcedibilità della domanda perché da coltivare attraverso la procedura di verifica dello stato passivo in sede concorsuale, e tanto bastava a dover ritenere il creditore istante edotto dell’esistenza della procedura fallimentare all’interno della quale avrebbe dovuto avanzare, nei termini di legge, la domanda di insinuazione al passivo; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;F i r m a t o D a :
G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27527/2021 Numero sezionale 4664/2022 Numero di raccolta generale 18508/2022 che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della Data pubblicazione 08/06/2022 ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.
Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ri