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Ordinanza — n. 18499/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal, ruling compensation of litigation costs requires explicit exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18499/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court's decision to compensate litigation costs. The taxpayer argued the lower court failed to cite specific exceptional reasons justifying this compensation, violating procedural codes. The court held that the lower court's generic reference to unresolved domicile issues constituted insufficient motivation, necessitating the case's remittal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 15 d. Lgs. n. 546/1992; Art. 112 c.p.c.: Compensation of litigation costs is conditional upon the judge explicitly stating grave and exceptional reasons in the reasoning.

Parole chiave

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tax litigation costs exceptional reasons judicial motivation compensation of expenses tax administrative court procedural violation remittal for new trial rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30698/2020 proposto da POMPEI RUFINO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Gianluca Fontanella presso il cui studio legale, sito in Roma alla via della Pineta Sacchetti è elettivamente domiciliata; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2295/01/20 depositata in data 20/07/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 30698/2020 Numero sezionale 4958/2022Numero di raccolta generale 18499/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Data pubblicazione 08/06/2022 partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’estratto di ruolo concernente svariate cartelle di pagamento per anni dal 2008 al 2013; - la CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio; tale pronuncia era impugnata dal sig. Pompei limitatamente alla predetta compensazione; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame e compensava le spese del giudizio; - ricorre a questa Corte il contribuente con ricorso affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 112 – 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente compensato le spese di lite senza dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni che l’hanno indotta a provvedere il tal senso; peraltro, nel motivo ci si duole anche del vizio di extra-petizione in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, per avere la CTR pronunciato di propria iniziativa, in presenza inoltre di giudicato sul punto, sul merito dell’accoglimento delle doglianze del contribuente in primo grado; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressasi sul punto (tra le molte, vedasi la recente Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 30698/2020 Numero sezionale 4958/2022 di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare Numero di raccolta generale 18499/2022Data pubblicazione 08/06/2022 esplicitamente nella motivazione della sentenza; - nel presente caso, la CTR ha genericamente fatto rimando alla circostanza secondo la quale la questione relativa all’elezione o meno del domicilio in Italia da parte del contribuente sarebbe rimasta controversa e non accertata (pag. 3 della sentenza, nel periodo precedente il p.q.m.); di qui la sussistenza delle condizioni per la compensazione delle spese, disposta dalla CTP con la motivazione secondo la quale “sussistono giusti motivi”; - effettivamente, quanto a tale affermazione, la stessa è un puro e mero rimando alla motivazione della CTP, e risulta completamente generica e assertiva, costituisce quindi in concreto una “non motivazione” ed è pertanto inidonea a resistere alla censura posta dal ricorrente; - quanto all’ulteriore profilo, rileva la Corte come la CTR abbia sul punto in realtà svolto una mera argomentazione posta a giustificazione delle ragioni di compensazione delle spese di lite; conseguentemente non si è verificata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. non avendo il giudice dell’appello formulato alcuna statuizione sul punto; - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così d