Court corrects Cassation order to allow attorney fee deduction for non-statutory defender via material error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court ordered a material correction to a previous ruling regarding the deduction of attorney fees for a non-statutory defender. The applicant argued the prior order omitted the necessary provision for fee distribution, while the administration contended no such error existed. The court ruled that under established case law, the remedy for omitted fee distribution is the material error correction procedure rather than a new appeal, thereby ensuring the defender's rights are respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; The remedy for an omitted pronouncement on the request for attorney fee deduction by a non-statutory defender is the material error correction procedure, not ordinary appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27142-2021 r.g. proposto da: LUCKY Silvia, nata in Nigeria il 23.12.1988, c.f. LCKSLV88T63Z335X, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso R.G. 20653/2020 dall’Avv. Itala Mannias, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Itala Mannias in Roma al Viale delle Medaglie d’Oro 169 - ricorrente - contro Ministero dell’Interno (c.f. 97420690584), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - intimato - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021 pronunciata dalla Corte di Cassazione nel ricorso R.G. 20653/2020, proposto nei confronti del decreto emesso il 20/1/2020 dal Giudice di Pace di Roma con cui è stato convalidato il trattenimento della ricorrente presso il C.P.R. di Roma Ponte Galeria disposto dal Questore di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 360 c.p.c.
Silvia Lucky aveva impugnato, con sette motivi, il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma aveva convalidato il suo trattenimento, disposto dal Questore di Roma. Nel predetto ricorso (pag.
21) il procuratore della ricorrente, Avv. Itala Mannias, si era dichiarata antistataria e chiedeva la distrazione delle spese in proprio favore. 2.Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 29080/2021 depositata il 20/10/2021 e comunicata nella stessa data, ha accolto il primo motivo di ricorso della Lucky, dichiarati assorbiti i restanti, e per l’effetto ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. 3.La ricorrente assume ora che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza indicata in epigrafe, la distrazione delle spese in favore del suo difensore, che nel ricorso si era dichiarata antistataria; chiede che si proceda, pertanto, a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a Lucky Silvia le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv.
Itala Mannias, procuratore antistatario». che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E’ stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli Data pubblicazione 08/06/2022 ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017). Occorre pertanto procedere a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a Lucky Silvia le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. Itala Mannias, procuratore antistatario».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 29080/2021 sia corretta nel dispositivo aggiungendovi, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a Lucky Silvia le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. Itala M