Court dismisses tax agency appeal, ruling expropriation compensation judgments are 1% asset assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to apply a 1% registration tax rate. The agency argued that a court judgment awarding expropriation compensation constituted a condemnation warranting a 3% rate, but the court affirmed that such judgments are merely asset assessments. Consequently, the court upheld the lower court's application of the 1% rate as the correct legal interpretation of the registration tax law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 lett. c) del d.P.R. n. 131 del 1986; Sentences definitively determining the amount of expropriation compensation are classified as asset assessments subject to a 1% registration tax, not condemnations warranting a 3% rate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30446/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia, in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – Contro INTERPORTO SUD EUROPA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Francesco Napolitano e Alessandra Militerno, ed elettivamente domicilata in Roma, alla via Po, n. 9, presso lo studio legale del primo difensore;
F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30446/2020 - controricorrente Numero sezionale 4957/2022Numero di raccolta generale 18495/2022- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Data pubblicazione 08/06/2022 Campania n. 2391/03/20 depositata in data 20/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio riteneva che la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2843/2015, oggetto dell’atto ai fini del tributo di registro, avesse natura di sentenza di condanna e non di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale e quindi applicava alla somma oggetto di tassazione l’aliquota del 3%; - la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame riconoscendo alla sentenza resa in tema di riconoscimento di indennità di espropriazione la natura di sentenza di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale, conseguentemente ritenendo applicabile l’aliquota dell’1% ex art. 8 c. 1 lett.
c) del d.P.R. n. 131 del 1986, (c.d. testo unico del registro o TUR); - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8 lett.
b) del d.P.R. n. 131 del 1986 anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.d. con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che il giudicato della Corte di appello rivestisse carattere di mero accertamento e non di condanna al pagamento di somme; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30446/2020 - il motivo è infondato; Numero sezionale 4957/2022Numero di raccolta generale 18495/2022 - il Collegio intende dare continuità all'orientamento prevalente di Data pubblicazione 08/06/2022 questa Corte, ancora di recente confermato (Cass. ord.18430/2021 ma anche Cass. ord. 21697/2021 resa peraltro tra le stesse parti del presente giudizio) secondo cui "la sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall'opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall'amministrazione finanziaria all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8, lett.
c) della tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"; questo il principio di diritto formulato al punto 5 della motivazione della sentenza n.17593/2012 nella quale sono richiamate le precedenti conformi sentenze della Sezione n.12692 del 13/06/2005, n.10346 del 07/05/2007 e n.19746 del 17/09/2010 ed è, al contempo, espressamente dichiarata "erronea" "la determinazione dell'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% operata dall'amministrazione"; - ulteriormente, conformi sul punto sono peraltro numerose altre pronunce della Sezione tributaria di questa Corte (Cass. n. 167/2011; n. 25573/2007; n. 12692/2005; n. 11663/2001); - il ricorso è quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 2016);
F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30446/2020 Numero sezionale 4957/2022
P.Q.M.
Numero di raccolta generale 18495/2022Data pubblicazione 08/06/2022 rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali ed accessori di legge. Co