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Ordinanza — n. 18493/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annulled appeal ruling for improper litigation cost compensation without explicit grave reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18493/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision to offset litigation costs despite the taxpayer's loss in the appeal. The taxpayer argued the Commission failed to cite specific grave and exceptional reasons for this unusual cost allocation. The court ruled that such compensation requires explicit justification beyond generic references to procedural complexity or differing arguments.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c. n. 3: Litigation costs may only be offset when the judge explicitly cites grave and exceptional reasons justifying the deviation from the standard rule of liability.

Parole chiave

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tax litigation costs cost offset justification grave exceptional reasons tax appeal procedure Cassation annulment rimborso delle spese ripetibili dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.Lgs. n. 546/1992
Art. 360 c.p.c. n. 3
in relazione all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30099/2020 proposto da PACIFICO LEONILDE rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Armando Danilo Pecoraro presso il cui studio legale sito in Mondragone, alla via Vittorio Emanuele n. 214, è elettivamente domiciliata; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1299/15/20 depositata in data 10/02/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30099/2020 Numero sezionale 4956/2022Numero di raccolta generale 18493/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Data pubblicazione 08/06/2022 partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione notificatole; - la CTP e la CTR rigettavano l’impugnazione; questa Corte di cassazione annullava la pronuncia di appello e accoglieva le ragioni della contribuente; - nelle more del giudizio di rinvio la CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite “in considerazione delle diverse prospettazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento e della non particolare complessità delle questioni trattate”; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente compensato le spese di lite nonostante la soccombenza avversaria in cassazione e senza dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni che l’hanno indotta a provvedere il tal senso; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressasi sul punto (tra le molte, vedasi la recente Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30099/2020 Numero sezionale 4956/2022 - nel presente caso, il rimando operato dalla CTR alle “diverse Numero di raccolta generale 18493/2022Data pubblicazione 08/06/2022 prospettazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento” e alla “non particolare complessità delle questioni trattate” risultano il primo del tutto generico, oltre che apparentemente smentito dalla stringata illustrazione dello svolgimento del processo riferita dalla CTR e il secondo manifestamente inidoneo a indicare in modo chiaro le ragioni gravi ed eccezionali che debbono sussistere per rendere legittima la disposta compensazione delle spese; - pertanto, in accoglimento del ricorso nei termini di cui si è detto in motivazione, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto del principio sopra illustrato; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in R