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Ordinanza — n. 18484/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor contract nullity ruling, citing merit-based assessments and procedural delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Elisa Ruggieri's appeal against the Naples Court of Appeal's decision declaring a fixed-term labor contract with Poste Italiane partially null and converting it to an indefinite-term relationship. The lower court had awarded damages for the period of illegality and compensated litigation costs due to the case's particular nature. The Supreme Court held that the appellate judgment's reasoning regarding the contract's irregularity constituted a valid exercise of merit-based discretion, rendering the cassation grounds inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 32 l. 183/2010; Art. 92 c.p.c.: The court's assessment of the particular nature of a labor dispute regarding contract duration constitutes a legitimate exercise of merit-based discretion, precluding cassation on procedural grounds unless the reasoning is arbitrary or unsupported by the factual matrix.

Parole chiave

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labor contract nullity fixed term to indefinite contingency clause litigation cost compensation merit-based assessment Cassation appeal dismissal particularity of case nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 32 della l. n. 183 del 2010
la Corte, per quanto qui ancora interessa, ha condannato Poste Italiane, ai sensi dell’art. 32 della l.
Art. 92 c.p.c.
“quanto al governo delle spese di lite – ha concluso la Corte – tenuto conto del disposto dell’art. 92 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
pertanto il ricorso va respinto; non occorre provvedere sulle spese atteso che il controricorso è tardivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.
l. n. 228 del 2012
17, l. n. 228 del 2012 (Cass.
art. 92 c.p
“quanto al governo delle spese di lite – ha concluso la Corte – tenuto conto del disposto dell’art. 92 c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6970 del 2009
Cass. n. 8424 del 2018
Cass. n. 8424 del 2018), ovvero allorquando il supporto motivazionale affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito possa desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto Ric.
Cass. n. 1997 del 2015
Cass. n. 20488 del 2020
Cass. n. 20488 del 2020), tenendo evidentemente conto anche delle alterne vicende del giudizio, per cui le censure proposte, alla stregua dei princìpi richiamati, non sono idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata perché investono apprezzamenti di merito;
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2372-2021 proposto da: RUGGIERI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO 4, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4149/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2019;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2372/2021 Numero sezionale 2081/2022 Numero di raccolta generale 18484/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio e in accoglimento dell’appello proposto da Elisa Ruggieri nei confronti di Poste Italiane Spa ha dichiarato la nullità parziale del contratto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 1° giugno 2001, con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima data, per mancata prova dell’avvenuto rispetto della cd. clausola di contingentamento;

2. la Corte, per quanto qui ancora interessa, ha condannato Poste Italiane, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, “al risarcimento del danno commisurato ad un importo pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dall’originaria parte ricorrente, importo che si ritiene equo alla luce delle dimensioni aziendali della resistente, del numero dei dipendenti occupati, che costituiscono dati recessivi rispetto all’estensione temporale limitatissima del contratto”; 3. “quanto al governo delle spese di lite – ha concluso la Corte – tenuto conto del disposto dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 15.10.2003), sussistono le ragioni di legge per operarne la totale compensazione in ragione della particolarità della questione trattata rispetto ai ben più frequenti motivi di illegittimità di quella specifica categoria di contatti a termine”;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Ruggieri con 5 motivi, mediante atto notificato il 4 gennaio 2021; ha resistito con controricorso la società, tuttavia con atto notificato tardivamente il 25 febbraio 2021; Ric. 2021 n. 02372 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2372/2021 Numero sezionale 2081/2022 Numero di raccolta generale 18484/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 113 e 114, in relazione all’art. 8 l. n. 604 del 1966 e dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 nonché la violazione degli artt. 115 e 116, con riferimento all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 e dell’art. 32 l. n. 183 del 2010, anche avuto riguardo all’art. 12 delle disp. sulla legge in generale; si critica la determinazione dell’entità risarcitoria operata dalla sentenza impugnata in base ad “equità” al di fuori dei casi previsti dalla legge; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32, co. 5, l. n. 183 del 200, in relazione all’art. 8 della l. n. 604 del 1966, oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe stabilito “la irrisoria e minima tutela risarcitoria di 2,5 mensilità della retribuzione”, erroneamente richiamando solo due dei criteri indicati dalla legge ed ignorando l’esistenza di altri parametri da valutare; il terzo mezzo impugna la medesima statuizione di liquidazione dell’indennità risarcitoria a mente dell’art. 350, co. 1, n. 5, c.p.c.; il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, l. n. 263 del 2005, nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., criticando come illogica la declaratoria della compensazione integrale delle spese di lite, oltre che sostenuta da motivazione apparente; con l’ultimo motivo si lamenta ancora la violazione degli artt. 112, 132 e 118 disp. att. c.p.c. per essere priva di motivazione la compensazione delle spese;

Ric. 2021 n. 02372 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2372/2021 Numero sezionale 2081/2022 Numero di raccolta generale 18484/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 2. i primi tre motivi, congiuntamente esaminabili per reciproca connessione in quanto censurano la medesima statuizione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione dell’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, sono infondati; pacifico, infatti, il principio secondo cui “in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (per tutte:

Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014; Cass. n. 25484 del 2019), vizi motivazionali che il Collegio nella specie non riscontra, considerato peraltro che il riferimento alla dimensione equitativa contenuto nella sentenza impugnata non trasforma quello della Corte territoriale in un giudizio di equità ma indica solamente la complessiva valutazione effettuata dai giudici del merito mediante prudente apprezzamento;

3. il quarto e quinto motivo, che attengono alla compensazione delle spese dell’intero giudizio disposta dalla Corte territoriale, non meritano accoglimento; invero deve ribadirsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente Ric. 2021 n. 02372 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2372/2021 Numero sezionale 2081/2022 Numero di raccolta generale 18484/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 erroneità, il processo decisionale del giudice (v., per tutte, Cass.

SS. UU. n. 20598 del 2008); tale pronuncia ha, infatti, statuito che: “Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett.

a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”; in tale regime processuale delle spese si è ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese con il riferimento alla "natura della controversia" (Cass. n. 6970 del 2009;

Cass. n. 8424 del 2018), ovvero allorquando il supporto motivazionale affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito possa desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto Ric. 2021 n. 02372 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2372/2021 Numero sezionale 2081/2022 Numero di raccolta generale 18484/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass. n. 1997 del 2015); orbene, nella specie risulta che la Corte distrettuale ha ritenuto di dover compensare motivando sulla base della “particolarità della questione trattata” (motivo talvolta ritenuto idoneo a giustificare la compensazione delle spese anche da questa Corte, ad ex. v.

Cass. n. 20488 del 2020), tenendo evidentemente conto anche delle alterne vicende del giudizio, per cui le censure proposte, alla stregua dei princìpi richiamati, non sono idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata perché investono apprezzamenti di merito;

3. pertanto il ricorso va respinto; non occorre provvedere sulle spese atteso che il controricorso è tardivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 02372 sez. ML - ud. 24-02-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d