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Ordinanza — n. 18478/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor contract nullity due to missing employee signature and lack of proof for fixed-term justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by major airlines against a lower court ruling that declared a fixed-term employment contract null and void. The primary ground for nullity was the absence of the employee's signature on the contract, while the airlines argued they had proven the necessity for a fixed-term arrangement. The court held that the contract's invalidity was an independent and sufficient legal basis, rendering any further examination of the justification for the fixed term unnecessary and ultra petita.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When a judgment relies on an autonomous and sufficient ground for decision, such as the invalidity of a contract due to lack of signature, further arguments regarding the justification for the contract's terms are inadmissible.

Parole chiave

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labor contract nullity missing employee signature fixed term justification ultra petita appeal burden of proof failure abbandono del posto di lavoro contratto d'impiego del commesso viaggiatore contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001
il secondo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art.2697 c.c., e degli artt.
Art. 32 della l. n. 183 del 2010
Spa, e Alitalia Cai Spa, quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
c.c., artt.421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2774 del 2018
Cass. n. 2774 del 2018; Cass.
Cass. n. 27974 del 2018
2774 del 2018; Cass. n. 27974 del 2018) e non potendo, per la medesima ragione, considerarsi equipollente la produzione in giudizio del documento;
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4100-2021 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA e AIRONE SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio legale TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentate e difese dagli avvocati FEDERICA PATERNO', RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; - ricorrenti - contro PAPPALARDO STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DEBORA ASONI, GIANLUIGI SARDU; - controricorrente - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 contro CONSORZIO GH; - intimato - avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da Stefano Pappalardo in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 30 luglio 2007 intercorso con European Avia Service Spa e condannato Airone Spa, quale incorporante E.A.S. Spa, e Alitalia Cai Spa, quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

2. in estrema sintesi, la Corte ha innanzitutto condiviso l’assunto del primo giudice che aveva ritenuto la nullità del contratto in contesa perché mancava la sottoscrizione del lavoratore;

3. inoltre, la Corte, rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto anche “non giustificata l’apposizione del termine a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo”, ha considerato che “il lavoratore aveva puntualmente contestato l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo” e che correttamente il primo giudice aveva ritenuto come da parte convenuta non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione del Pappalardo, anche perché la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile;

4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la Compagnia Aerea Italiana Spa e Airone Spa con 2 motivi; ha resistito con controricorso il Pappalardo; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001, art. 1362 e ss. c.c., artt.421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità del contratto impugnato dal Pappalardo perché privo di sottoscrizione, deducendo come lo stesso avesse consapevolezza della sua durata e che, comunque, era stato prodotto in giudizio dal medesimo; si lamenta poi che la Corte non abbia disposto gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva volontà delle parti e le ragioni della mancata sottoscrizione;

2. la censura è infondata; invero, la Corte sarda si è uniformata al principio pacifico secondo cui, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), Ric. 2021 n. 04100 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, non essendo neanche sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore (cfr.

Cass. n. 2774 del 2018; Cass. n. 27974 del 2018) e non potendo, per la medesima ragione, considerarsi equipollente la produzione in giudizio del documento;

3. il secondo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art.2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i princìpi in materia di non contestazione ritenendo “assolto l’onere di controparte di allegazione del rispetto della ‘(in)determinatezza’ della causale”; si eccepisce diffusamente che le Compagnie aeree avevano fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della “esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione” a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto;

4. la censura è inammissibile perché la sentenza impugnata fonda il suo decisum innanzitutto sulla ratio decidendi, autonoma e sufficiente, rappresentata dalla invalidità del contratto per la mancata sottoscrizione della clausola appositiva del termine, per cui diventa ultronea ogni ulteriore indagine;

5. pertanto il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli Avvocati Sardu e Asoni dichiaratisi antistatari; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S