Cassation court dismisses appeal on collective dismissal, ruling procedural extinction due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Air Italy extinguished and ordered the company to pay the opposing party's legal costs. The lower court had confirmed a collective dismissal was illegal because the workforce of two merged entities was considered a single pool for redundancy calculations. The supreme court found the appellant's arguments insufficient to overturn this established legal orientation and dismissed the case on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When an appeal fails to alter the court's established legal orientation, the proceedings are declared extinguished without applying the mandatory contribution rule for the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2611-2021 proposto da: AIR ITALY SPA in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO; - ricorrente - contro ATZENI CRISTIANA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2611/2021 Numero sezionale 2082/2022 Numero di raccolta generale 18477/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 227/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.), aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a Cristiana Maria Atzeni all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata in data 8 aprile 2016 da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la detta società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dalla Atzeni limitatamente a quanto dalla medesima percepito impiegandosi alle dipendenze di terzi dal licenziamento del 1° agosto 2016 sino al 31 luglio 2017;
2. in estrema sintesi, la Corte di merito ha confermato la valutazione di prime cure circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a., con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro, come in concreto avvenuto;
Ric. 2021 n. 02611 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2611/2021 Numero sezionale 2082/2022 Numero di raccolta generale 18477/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 3. ha altresì respinto sia il reclamo principale della società che quello incidentale della Atzeni avente ad oggetto la quantificazione dell’indennità risarcitoria;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione, affidato a 4 motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memoria;
6. con atto notificato il 21 febbraio 2022 la società ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto l’estinzione del giudizio; CONSIDERATO CHE 1. risulta dagli atti che parte ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall’adunanza camerale, con la quale tuttavia ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio;
2. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, u.c., c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall’art. 391, c. 2, c.p.c., alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. n. 3971 del 2015;
Cass. n. 10140 del 2020); Ric. 2021 n. 02611 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2611/2021 Numero sezionale 2082/2022 Numero di raccolta generale 18477/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 3. il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso proposto, così come in analoghe controversie (Cass. n. 9662 e 9657 del 2022): da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall’altro, le censure formulate nei motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell’orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c. (per tutte, Cass. n. 29212 del 2021; da ultimo:
Cass. n. 3824 e 3825 del 2022);
4. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore dell’Avv. Galleano secondo la sua richiesta;
5. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19560 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 02611 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2611/2021 Numero sezionale 2082/2022 Numero di raccolta generale 18477/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 . Ric. 2021 n. 02611 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f