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Ordinanza — n. 18476/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects material error correction for costs when multiple winners share a single lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18476/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the request to correct a clerical error in an order regarding litigation costs. The appellant argued that costs should be awarded separately to each of the two opposing parties, while the court noted that both were represented by the same lawyers. The court ruled that since the opposing parties shared a single defense team, a global cost award to them was legally justified and did not constitute a material error warranting correction.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; When multiple parties in the same proceeding are assisted by the same defender and their claims are accepted, a global cost award in their favor is permissible, and a request to separate such costs is deemed an error of judgment rather than a material error.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation shared legal representation Cassazione correction procedural error distinction condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 198 del 18/04/1986
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009
Infatti “Quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009
anche cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2421-2022 proposto da: avvocati RICCARDO CARNEVALI, e BENEDETTA CORICELLI - ricorrenti - contro BARILLARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL FORTE TIRBURTINO n. 160, presso lo studio dell'avv. ANNUNZIATO SAMMARCO, che lo rappresenta e difende - intimato - avverso l'ordinanza n. 39337/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2421/2022 Con ricorso per la correzione di errore materiale, Numero sezionale 4773/2022Numero di raccolta generale 18476/2022i difensori in epigrafe invocano la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. Data pubblicazione 08/06/2022 39337/2021 della seconda sezione civile di questa Corte, nella parte in cui la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità non era stata disposta in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

Barillaro Francesco non ha svolto attività difensiva nel presente procedimento di correzione. La parte istante ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale, proposta dai procuratori delle parti controricorrenti, con la quale si chiede che l’ordinanza n. 39337/2021 di questa Corte sia corretta prevedendo che il dispositivo, secondo cui le spese sono state liquidate “a favore dei controricorrenti” siano emendato con previsione che dette spese siano liquidate “a favore di ciascuno dei controricorrenti”.

Considerato infatti che dall’intestazione dell’ordinanza predetta risulta che i due controricorrenti erano assistiti dai medesimi procuratori, l’espressione utilizzata da questa Corte, sia pure in assenza di specifica motivazione sul punto, sottintende che, in ragione dell’analogia delle difese svolte dalle predette parti, sia opportuna la liquidazione unitaria delle spese. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e segg. c.p.c., per conseguire un riconoscimento F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2421/2022 separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e Numero sezionale 4773/2022Numero di raccolta generale 18476/2022 distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la Data pubblicazione 08/06/2022 denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale” (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 198 del 18/04/1986, Rv. 445800). Infatti “Quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009, Rv. 606040; negli stessi termini, cfr. anche cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009, Rv. 609694)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, evidenziando che sia i controricorsi che le memorie depositate nel giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 39337/2021, oggetto della richiesta di correzione, presentano lo stesso contenuto.

La liquidazione di un unico importo in favore “dei controricorrenti” con distrazione appare dunque pienamente giustificata, tanto in considerazione dell’unicità della parte sostanziale, quanto –ed in ogni caso– alla luce della disposizione di cui all’art. 92, primo comma, c.p.c., secondo la quale “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue”. L'istanza di correzione va dunque rigettata. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM la Corte rigetta l’istanza di correzione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A